Art. 4 Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 28/2005 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 28/2005 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.".