Art. 4 
 
                      Modifiche all'articolo 37 
                    della legge regionale 28/2005 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della legge  regionale  28/2005
e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Alle  fiere  specializzate  nel  settore  dell'antiquariato
possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in  sede  fissa
di oggetti di antiquariato, modernariato  e  di  oggetti  e  capi  di
abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.".