Art. 5 
 
                      Modifiche all'articolo 38 
                    della legge regionale 28/2005 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge  regionale  28/2005
e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il
comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di
oggetti  di  antiquariato,  modernariato  e  di  oggetti  e  capi  di
abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.". 
  2. Il comma 3 dell'articolo 38 della  legge  regionale  28/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  "3. I soggetti di cui ai commi 1, 1-bis. e 2,  non  possono  essere
titolari di piu' di una  concessione  di  posteggio  riservato  nello
stesso   mercato,   fiera   o   fiera   specializzata   nel   settore
dell'antiquariato.". 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 26 giugno 2014 
 
                                ROSSI