Art. 5 Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 28/2005 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 28/2005 e' inserito il seguente: "1-bis. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.". 2. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 28/2005 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti di cui ai commi 1, 1-bis. e 2, non possono essere titolari di piu' di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 26 giugno 2014 ROSSI