(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 30 dicembre 2014) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a il seguente regolamento: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Inserimento dell'art. 11-bis nel d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 2 - Inserimento dell'art. 11-ter nel d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 3 - Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 4 - Sostituzione dell'art. 13 del d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 5 - Inserimento dell'art. 13-bis nel d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 6 - Inserimento dell'art. 13-ter nel d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 7 - Modifiche all'art. 15 del d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 8 - Sostituzione dell'art. 16 del d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 9 - Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 10 - Modifiche all'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 11 - Modifiche all'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 12 - Modifiche all'art. 25 del d.p.g.r. 54/R/2008 Preambolo Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) e in particolare l'art. 9; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti"); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23/10/2014; Visto il parere della Terza Commissione consiliare espresso nella seduta del 26/11/2014; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 1176; Considerato quanto segue: 1. e' opportuno introdurre un articolo, contenente le definizioni che saranno utilizzate nel testo del regolamento, al fine di individuare in modo univoco il significato di termini quali sportello, punto di assistenza, pratica e consulenza, oltre ad un altro articolo che descrive le caratteristiche dello sportello; 2. occorre chiarire che l'iscrizione all'elenco regionale e' possibile, a condizione che siano passati almeno tre anni dalla costituzione dell'associazione; 3. e' necessario modificare la composizione dei tre requisiti che le associazioni di consumatori devono possedere ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale, ovvero effettiva rappresentanza sociale, strutturazione regionale e decentrata nel territorio e svolgimento di un'attivita' continuativa sul territorio regionale. Tali requisiti sono declinati con sostanziali differenze rispetto al testo originario, con riferimento ai seguenti indicatori: a) rispetto alla effettiva rappresentanza sociale, sono state modificate le percentuali di copertura, e' stato introdotto l'obbligo del possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro nazionale; e' stato inoltre stabilito un minimo di quote sottoscritte ovvero di somme versate non inferiore al 10 % del bilancio e comunque non inferiore a 4000,00 euro, risultanti dalle scritture contabili; b) rispetto alla strutturazione regionale e decentrata sul territorio, 4 sportelli sono parametrati a 4 province, anziche' 3; c) rispetto allo svolgimento di attivita' continuativa sul territorio regionale, non si parla piu' di elenco annuale degli iscritti, bensi' di elenchi degli ultimi 3 anni. 4. e' necessario introdurre, per le associazioni gia' iscritte nell'elenco regionale, l'obbligo di dimostrare di aver mantenuto i requisiti: a tal fine occorre presentare una serie di documenti e certificazioni piu' dettagliate rispetto al testo originario; 5. viene migliorata la procedura di valutazione della qualita' delle proposte, utilizzando per la valutazione, un set di indicatori semplificato; 6. e' necessario che le verifiche in corso di svolgimento, relative all'attivita' di assistenza, siano effettuate su di un campione di sportelli, definito in base a irregolarita' riscontrate l'anno precedente; invece le verifiche sui punti di assistenza avverranno con controllo a campione e, se avranno esito negativo, faranno si' che il punto di assistenza non venga piu' pubblicizzato; 7. e' opportuno provvedere alla semplificazione della procedura di verifica del rendiconto e degli elementi rilevanti per il monitoraggio; 8. occorre specificare che la non ammissione a contributo deriva anche dalla revoca totale del contributo, aggiungendo che ci si riferisce al contributo assegnato l'anno precedente, inoltre occorre chiarire meglio le fattispecie di revoca parziale del contributo; infine va specificato meglio che alla revoca totale del contributo consegue la cancellazione dell'associazione dall'elenco regionale; 9. e' opportuno inserire una disposizione transitoria al fine di garantire l'adeguamento alla nuova disciplina da parte delle associazioni che sono gia' iscritte nell'elenco regionale. Si approva il presente regolamento Art. 1 Inserimento dell'art. 11-bis nel d.p.g.r. 54/R/2008 1. Dopo l'art. 11 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) sportello: luogo fisico di proprieta', in affitto o comodato d'uso, comprovato da scrittura privata, ed avente i requisiti di cui all'art. 11-ter, con la seguente dotazione minima: 1) una scrivania; 2) un computer corredato di lettore di smart card, nonche' di software adeguato alla gestione della firma digitale, della posta elettronica certificata e degli altri strumenti necessari alla gestione dell'attivita' documentale; 3) un telefono; 4) un archivio sia fisico che telematico delle relative pratiche; b) punti di assistenza: tutte le sedi operative delle associazioni non aventi i requisiti previsti dalla lettera a), nonche' dall'art. 11-ter. Essi, se comunicati in sede di richiesta di contributo ai sensi dell'art. 15, entrano a far parte del sistema regionale di tutela dei consumatori e sono promossi dalla Regione attraverso la formazione degli operatori e gli strumenti di comunicazione istituzionale; c) pratica: l'insieme di documenti, identificato da un numero di repertorio, afferente ad una specifica procedura in cui l'associazione agisce in rappresentanza del richiedente; d) consulenza: parere fornito all'utente da un professionista ovvero da un operatore ed avente ad oggetto elementi conoscitivi e concettuali, indicazioni e modulistica, finalizzati a fornire soluzione alle problematiche sottoposte dagli utenti alle associazioni, sia direttamente sia attraverso l'attivazione di altre organizzazioni. La consulenza puo' essere effettuata presso lo sportello, nonche' per telefono o tramite posta elettronica.".