(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64  del
                          30 dicembre 2014) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              Preambolo 
 
  Art. 1 - Inserimento dell'art. 11-bis nel d.p.g.r. 54/R/2008 
  Art. 2 - Inserimento dell'art. 11-ter nel d.p.g.r. 54/R/2008 
  Art. 3 - Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. 54/R/2008 
  Art. 4 - Sostituzione dell'art. 13 del d.p.g.r. 54/R/2008 
  Art. 5 - Inserimento dell'art. 13-bis nel d.p.g.r. 54/R/2008 
  Art. 6 - Inserimento dell'art. 13-ter nel d.p.g.r. 54/R/2008 
  Art. 7 - Modifiche all'art. 15 del d.p.g.r. 54/R/2008 
  Art. 8 - Sostituzione dell'art. 16 del d.p.g.r. 54/R/2008 
  Art. 9 - Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 
  Art. 10 - Modifiche all'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 
  Art. 11 - Modifiche all'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 
  Art. 12 - Modifiche all'art. 25 del d.p.g.r. 54/R/2008 
 
                              Preambolo 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme  in  materia
di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) e  in  particolare
l'art. 9; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di  attuazione
dell'art. 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n.  9  "Norme  in
materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti"); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 23/10/2014; 
  Visto il parere della Terza Commissione consiliare  espresso  nella
seduta del 26/11/2014; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno della  Giunta  regionale  3  febbraio
2014, n. 4; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014,  n.
1176; 
  Considerato quanto segue: 
 
    1. e' opportuno introdurre un articolo, contenente le definizioni
che  saranno  utilizzate  nel  testo  del  regolamento,  al  fine  di
individuare  in  modo  univoco  il  significato  di   termini   quali
sportello, punto di assistenza, pratica e  consulenza,  oltre  ad  un
altro articolo che descrive le caratteristiche dello sportello; 
    2. occorre chiarire  che  l'iscrizione  all'elenco  regionale  e'
possibile, a condizione che  siano  passati  almeno  tre  anni  dalla
costituzione dell'associazione; 
    3. e' necessario modificare la composizione dei tre requisiti che
le   associazioni   di   consumatori   devono   possedere   ai   fini
dell'iscrizione    nell'elenco    regionale,     ovvero     effettiva
rappresentanza sociale, strutturazione  regionale  e  decentrata  nel
territorio e svolgimento di un'attivita' continuativa sul  territorio
regionale. Tali requisiti sono declinati con  sostanziali  differenze
rispetto al testo originario, con riferimento ai seguenti indicatori: 
      a) rispetto alla effettiva rappresentanza sociale,  sono  state
modificate le percentuali di copertura, e' stato introdotto l'obbligo
del possesso dei requisiti  previsti  per  l'iscrizione  al  registro
nazionale; e' stato inoltre stabilito un minimo di quote sottoscritte
ovvero di somme versate non inferiore al 10 % del bilancio e comunque
non inferiore a 4000,00 euro, risultanti dalle scritture contabili; 
      b) rispetto alla  strutturazione  regionale  e  decentrata  sul
territorio, 4 sportelli sono parametrati a 4 province, anziche' 3; 
      c) rispetto allo  svolgimento  di  attivita'  continuativa  sul
territorio regionale, non si  parla  piu'  di  elenco  annuale  degli
iscritti, bensi' di elenchi degli ultimi 3 anni. 
    4. e' necessario introdurre, per le  associazioni  gia'  iscritte
nell'elenco regionale, l'obbligo di dimostrare di  aver  mantenuto  i
requisiti: a tal fine occorre presentare una  serie  di  documenti  e
certificazioni piu' dettagliate rispetto al testo originario; 
    5. viene migliorata la procedura di  valutazione  della  qualita'
delle proposte, utilizzando per la valutazione, un set di  indicatori
semplificato; 
    6. e' necessario  che  le  verifiche  in  corso  di  svolgimento,
relative all'attivita' di  assistenza,  siano  effettuate  su  di  un
campione di sportelli, definito in base a  irregolarita'  riscontrate
l'anno precedente;  invece  le  verifiche  sui  punti  di  assistenza
avverranno con controllo a campione e,  se  avranno  esito  negativo,
faranno si' che il punto di assistenza non venga piu' pubblicizzato; 
    7. e' opportuno provvedere alla semplificazione  della  procedura
di  verifica  del  rendiconto  e  degli  elementi  rilevanti  per  il
monitoraggio; 
    8. occorre specificare che la non ammissione a contributo  deriva
anche dalla revoca totale  del  contributo,  aggiungendo  che  ci  si
riferisce al contributo assegnato l'anno precedente, inoltre  occorre
chiarire meglio le fattispecie di  revoca  parziale  del  contributo;
infine va specificato meglio che alla revoca  totale  del  contributo
consegue la cancellazione dell'associazione dall'elenco regionale; 
    9. e' opportuno inserire una disposizione transitoria al fine  di
garantire  l'adeguamento  alla  nuova  disciplina  da   parte   delle
associazioni che sono gia' iscritte nell'elenco regionale. 
 
                             Si approva 
                       il presente regolamento 
 
                               Art. 1 
 
         Inserimento dell'art. 11-bis nel d.p.g.r. 54/R/2008 
 
  1. Dopo l'art. 11 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' inserito il seguente: 
  «Art. 11-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del  presente  regolamento
si applicano le seguenti definizioni: 
    a) sportello: luogo fisico di proprieta', in affitto  o  comodato
d'uso, comprovato da scrittura privata, ed avente i requisiti di  cui
all'art. 11-ter, con la seguente dotazione minima: 
      1) una scrivania; 
      2) un computer corredato di lettore di smart card,  nonche'  di
software adeguato alla gestione della  firma  digitale,  della  posta
elettronica  certificata  e  degli  altri  strumenti  necessari  alla
gestione dell'attivita' documentale; 
      3) un telefono; 
      4)  un  archivio  sia  fisico  che  telematico  delle  relative
pratiche; 
    b)  punti  di  assistenza:  tutte   le   sedi   operative   delle
associazioni non  aventi  i  requisiti  previsti  dalla  lettera  a),
nonche' dall'art. 11-ter. Essi, se comunicati in sede di richiesta di
contributo ai sensi dell'art. 15, entrano a  far  parte  del  sistema
regionale di tutela dei consumatori e  sono  promossi  dalla  Regione
attraverso  la  formazione  degli  operatori  e  gli   strumenti   di
comunicazione istituzionale; 
    c) pratica: l'insieme di documenti, identificato da un numero  di
repertorio,   afferente   ad   una   specifica   procedura   in   cui
l'associazione agisce in rappresentanza del richiedente; 
    d) consulenza: parere fornito  all'utente  da  un  professionista
ovvero da un operatore ed avente ad oggetto  elementi  conoscitivi  e
concettuali,  indicazioni  e  modulistica,  finalizzati   a   fornire
soluzione   alle   problematiche   sottoposte   dagli   utenti   alle
associazioni, sia direttamente sia attraverso l'attivazione di  altre
organizzazioni. 
  La consulenza puo' essere effettuata presso lo  sportello,  nonche'
per telefono o tramite posta elettronica.".