Art. 10 
 
            Modifiche all'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituito dal
seguente: 
  "1. Le modalita' di verifica delle dichiarazioni presenta te  dalle
associazioni dei consumatori relative al  rendiconto  dei  contributi
concessi  e  al  monitoraggio  dell'attivita'  svolta  sono  di  tipo
puntuale.". 
  2. Il comma 2 dell'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' abrogato. 
  3. Il comma 3 dell'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' abrogato. 
  4. Il comma 4 dell'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituito dal
seguente: 
  "4. La verifica ha per oggetto: 
    a) le spese sostenute e la loro pertinenza all'attivita'  svolta,
nonche' la corrispondenza dell'attivita' realizzata rispetto a quella
prevista; 
    b) gli originali dei giustificativi di spesa, le attestazioni  di
pagamento e  la  documentazione  relativa  all'attivita'  realizzata,
comprese le banche dati contenenti gli indicatori di risultato.". 
  5. Al comma  5  dell'art.  22  del  d.p.g.r.  54/R/2008  le  parole
"dell'art.  24  del  presente  regolamento."  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dell'art. 24.".