Art. 10 Modifiche all'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 1. Il comma 1 dell'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituito dal seguente: "1. Le modalita' di verifica delle dichiarazioni presenta te dalle associazioni dei consumatori relative al rendiconto dei contributi concessi e al monitoraggio dell'attivita' svolta sono di tipo puntuale.". 2. Il comma 2 dell'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' abrogato. 3. Il comma 3 dell'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' abrogato. 4. Il comma 4 dell'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituito dal seguente: "4. La verifica ha per oggetto: a) le spese sostenute e la loro pertinenza all'attivita' svolta, nonche' la corrispondenza dell'attivita' realizzata rispetto a quella prevista; b) gli originali dei giustificativi di spesa, le attestazioni di pagamento e la documentazione relativa all'attivita' realizzata, comprese le banche dati contenenti gli indicatori di risultato.". 5. Al comma 5 dell'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole "dell'art. 24 del presente regolamento." sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 24.".