Art. 11 
 
            Modifiche all'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 
 
  1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 24 del d.p.g.r.  54/R/2008
dopo la parola "contributo" sono  aggiunte  le  seguenti:  "assegnato
l'anno precedente.". 
  2. Al comma 4 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008  dopo  la  parola
"parte" sono aggiunte le seguenti: "e  le  relative  somme  liquidate
sono recuperate.". 
  3. La lettera d) del comma 4 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 e'
sostituita dalla seguente: 
  "d) mancato riscontro, durante le verifiche, del requisito  di  cui
all'art. 13-bis, comma 1, lettera  b),  punto  2):  in  tal  caso  il
finanziamento e' revocato nella misura del 5 % per ogni ulteriore 5 %
o frazione di ore  di  chiusura  rispetto  a  quelle  consentite;  il
finanziamento e' altre si' revocato,  in  caso  di  violazione  delle
disposizioni contenute nell'art. 11-ter, nella misura del: 
    1) 10 %, qualora lo sportello sia risultato chiuso, in orario  di
sportello, senza segnalazione preventiva; 
    2) 20 %, in caso di mancata esposizione delle  targhe  ovvero  in
caso di erronea indicazione dell'orario di servizio al  pubblico,  ai
sensi dell'art. 11-ter, comma 2; 
    3) 50 %, nel caso in cui lo sportello sia privo  della  dotazione
minima ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, lettera a); 
    4) 100 %, nel caso in  cui  lo  sportello  sia  collocato  presso
attivita' commerciali o professionali, senza  la  separazione  fisica
richiesta.". 
  4. La lettera e) del comma 4 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 e'
sostituita dalla seguente: 
  "e)  mancato  riscontro  durante  le   verifiche   degli   elementi
dichiarati ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a), punti da  2  a
5: in tal caso il finanziamento e' revocato nella misura del 10 % per
ciascun elemento non conforme.". 
  5. La lettera f) del comma 4 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 e'
sostituita dalla seguente: 
  "f) mancata comunicazione preventiva di iniziative: in tal caso  il
finanziamento e' revocato  nella  misura  del  20  %  del  contributo
assegnato per la realizzazione dell'iniziativa.". 
  6. Al comma 5 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole "Le non
ammissioni e le revoche sono  cumulabili  e  vengono  disposte"  sono
sostituite dalle seguenti: "Le non ammissioni e  le  revoche  vengono
disposte.". 
  7. Il comma 6 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituito dal
seguente: 
  "6. In caso di revoca totale dei finanziamenti ai sensi  del  comma
3, lettere b), c) e d), l'associazione viene  cancellata  dall'elenco
regionale di cui all'art. 4 della l.r. 9/2008.".