Art. 11 Modifiche all'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 dopo la parola "contributo" sono aggiunte le seguenti: "assegnato l'anno precedente.". 2. Al comma 4 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 dopo la parola "parte" sono aggiunte le seguenti: "e le relative somme liquidate sono recuperate.". 3. La lettera d) del comma 4 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituita dalla seguente: "d) mancato riscontro, durante le verifiche, del requisito di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera b), punto 2): in tal caso il finanziamento e' revocato nella misura del 5 % per ogni ulteriore 5 % o frazione di ore di chiusura rispetto a quelle consentite; il finanziamento e' altre si' revocato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'art. 11-ter, nella misura del: 1) 10 %, qualora lo sportello sia risultato chiuso, in orario di sportello, senza segnalazione preventiva; 2) 20 %, in caso di mancata esposizione delle targhe ovvero in caso di erronea indicazione dell'orario di servizio al pubblico, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 2; 3) 50 %, nel caso in cui lo sportello sia privo della dotazione minima ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, lettera a); 4) 100 %, nel caso in cui lo sportello sia collocato presso attivita' commerciali o professionali, senza la separazione fisica richiesta.". 4. La lettera e) del comma 4 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituita dalla seguente: "e) mancato riscontro durante le verifiche degli elementi dichiarati ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a), punti da 2 a 5: in tal caso il finanziamento e' revocato nella misura del 10 % per ciascun elemento non conforme.". 5. La lettera f) del comma 4 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituita dalla seguente: "f) mancata comunicazione preventiva di iniziative: in tal caso il finanziamento e' revocato nella misura del 20 % del contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa.". 6. Al comma 5 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole "Le non ammissioni e le revoche sono cumulabili e vengono disposte" sono sostituite dalle seguenti: "Le non ammissioni e le revoche vengono disposte.". 7. Il comma 6 dell'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituito dal seguente: "6. In caso di revoca totale dei finanziamenti ai sensi del comma 3, lettere b), c) e d), l'associazione viene cancellata dall'elenco regionale di cui all'art. 4 della l.r. 9/2008.".