Art. 4 
 
          Sostituzione dell'art. 13 del d.p.g.r. 54/R/2008 
 
  1. L'art. 13 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 13 (Iscrizione delle associazioni nell'elenco  regionale).  -
1. Le associazioni interessate all'iscrizione  nell'elenco  regionale
devono redigere apposita  istanza.  L'istanza  e'  presentata  dal  2
gennaio al 1° marzo di ogni anno alla struttura  organizzativa  della
Giunta regionale competente in materia di tutela  dei  consumatori  e
degli utenti. Tale struttura e' designata quale unita'  organizzativa
interna responsabile del procedimento. 
  2. La documentazione attestante  il  possesso  dei  requisiti  puo'
essere presentata nelle  forme  consentite  dalla  vigente  normativa
sull'autocertificazione e sulla semplificazione amministrativa, fatta
salva la  possibilita'  per  la  competente  struttura  della  Giunta
regionale di operare  i  controlli  e  le  verifiche  previste  dalla
normativa in materia. 
  3. Il termine per la conclusione del procedimento e' determinato in
novanta giorni dalla data di presentazione delle istanze. 
  4. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici  giorni
dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, con  l'invio  di  una
comunicazione ai soggetti interessati.".