Art. 4 Sostituzione dell'art. 13 del d.p.g.r. 54/R/2008 1. L'art. 13 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale). - 1. Le associazioni interessate all'iscrizione nell'elenco regionale devono redigere apposita istanza. L'istanza e' presentata dal 2 gennaio al 1° marzo di ogni anno alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Tale struttura e' designata quale unita' organizzativa interna responsabile del procedimento. 2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti puo' essere presentata nelle forme consentite dalla vigente normativa sull'autocertificazione e sulla semplificazione amministrativa, fatta salva la possibilita' per la competente struttura della Giunta regionale di operare i controlli e le verifiche previste dalla normativa in materia. 3. Il termine per la conclusione del procedimento e' determinato in novanta giorni dalla data di presentazione delle istanze. 4. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.".