Art. 6 Inserimento dell'art. 13-ter nel d.p.g.r. 54/R/2008 1. Dopo l'art. 13-bis del d.p.g.r. 54/R/2008 e' inserito il seguente: "Art. 13-ter (Norma transitoria). - 1. In fase di prima applicazione dell'art. 13-bis, le associazioni gia' iscritte nell'elenco regionale, ai fini della dimostrazione relativa al mantenimento dei requisiti di iscrizione, hanno tempo per adeguarsi alla nuova disciplina fino al 30 giugno 2016.