Art. 6 
 
         Inserimento dell'art. 13-ter nel d.p.g.r. 54/R/2008 
 
  1. Dopo  l'art.  13-bis  del  d.p.g.r.  54/R/2008  e'  inserito  il
seguente: 
  "Art.  13-ter  (Norma  transitoria).  -  1.  In   fase   di   prima
applicazione  dell'art.  13-bis,  le   associazioni   gia'   iscritte
nell'elenco  regionale,  ai  fini  della  dimostrazione  relativa  al
mantenimento dei requisiti di iscrizione, hanno tempo  per  adeguarsi
alla nuova disciplina fino al 30 giugno 2016.