Art. 8 
 
          Sostituzione dell'art. 16 del d.p.g.r. 54/R/2008 
 
  1. L'art. 16 della d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 16 (Modalita' per l'assegnazione delle risorse). - 1. Per  il
finanziamento delle iniziative di cui all'art. 6, comma 4, lettera b)
della l.r. 9/2008 le risorse sono assegnate sulla base dei criteri di
assegnazione dei contributi definiti dal Piano di  indirizzo  per  la
tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti di cui all'art.  5,
comma 1, della medesima legge regionale. 
  2.  La  qualita'  delle  proposte  viene  valutata  assegnando   un
punteggio sulla base dei seguenti elementi: 
    a) con riferimento ad iniziative di assistenza al cittadino, sono
attribuiti: 
      1) punti 10, per ogni sportello, come definito all'art. 11-bis,
comma 1, lettera a) ed 11-ter; 
      2) punti 5, per ogni sportello aperto presso  uffici  relazioni
con il pubblico (URP); 
      3) punti 0,25, per ogni ora di  apertura  in  piu'  rispetto  a
quanto previsto dall'art. 11-ter, comma 2; 
      4) punti 1, per assistenza legale o professionale,  fornita  da
professionisti abilitati o iscritti a collegi o albi e calendarizzata
presso lo sportello; 
      5)  punti  3,  in  relazione  al  personale  dipendente  ed  ai
volontari del servizio civile; 
    b) con riferimento ad iniziative di formazione e di informazione,
sono attribuiti: 
      1) fino a punti 10, per l'accuratezza della  descrizione  delle
attivita',  la  congruita'  dei  relativi  costi  e   le   rispettive
tempistiche; 
      2) fino a punti 6, per accordi di  collaborazione  con  partner
istituzionali, Universita' e centri di ricerca, istituti scolastici o
centri di formazione; 
      3) fino a punti 4,  per  l'erogazione  gratuita  dei  corsi  di
formazione; 
      4) fino a punti 3,  per  accordi  di  collaborazione  con  reti
dell'informazione e della comunicazione; 
      5) fino a punti 3, per area geografica di intervento. 
  3. L'elenco delle iniziative ammesse a finanziamento e le  relative
quote sono riportate nel  documento  di  attuazione  annuale  di  cui
all'art. 6, comma 4, della l.r. 9/2008. 
  4. I contributi da erogare per la funzionalita' delle  associazioni
dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera
d), della l.r. 9/2008 sono distribuiti in parti uguali fra  tutte  le
associazioni iscritte nell'elenco regionale.".