Art. 8 Sostituzione dell'art. 16 del d.p.g.r. 54/R/2008 1. L'art. 16 della d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Modalita' per l'assegnazione delle risorse). - 1. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 6, comma 4, lettera b) della l.r. 9/2008 le risorse sono assegnate sulla base dei criteri di assegnazione dei contributi definiti dal Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge regionale. 2. La qualita' delle proposte viene valutata assegnando un punteggio sulla base dei seguenti elementi: a) con riferimento ad iniziative di assistenza al cittadino, sono attribuiti: 1) punti 10, per ogni sportello, come definito all'art. 11-bis, comma 1, lettera a) ed 11-ter; 2) punti 5, per ogni sportello aperto presso uffici relazioni con il pubblico (URP); 3) punti 0,25, per ogni ora di apertura in piu' rispetto a quanto previsto dall'art. 11-ter, comma 2; 4) punti 1, per assistenza legale o professionale, fornita da professionisti abilitati o iscritti a collegi o albi e calendarizzata presso lo sportello; 5) punti 3, in relazione al personale dipendente ed ai volontari del servizio civile; b) con riferimento ad iniziative di formazione e di informazione, sono attribuiti: 1) fino a punti 10, per l'accuratezza della descrizione delle attivita', la congruita' dei relativi costi e le rispettive tempistiche; 2) fino a punti 6, per accordi di collaborazione con partner istituzionali, Universita' e centri di ricerca, istituti scolastici o centri di formazione; 3) fino a punti 4, per l'erogazione gratuita dei corsi di formazione; 4) fino a punti 3, per accordi di collaborazione con reti dell'informazione e della comunicazione; 5) fino a punti 3, per area geografica di intervento. 3. L'elenco delle iniziative ammesse a finanziamento e le relative quote sono riportate nel documento di attuazione annuale di cui all'art. 6, comma 4, della l.r. 9/2008. 4. I contributi da erogare per la funzionalita' delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 sono distribuiti in parti uguali fra tutte le associazioni iscritte nell'elenco regionale.".