Art. 9 
 
            Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituito dal
seguente: 
  "3.  La  verifica  relativa  all'attivita'  di   assistenza   viene
effettuata su  un  campione  di  sportelli,  definito  in  base  alle
irregolarita'  riscontrate  nell'annualita'  precedente.  Essa  viene
svolta  attraverso  sopralluoghi  volti  ad   accertare   l'effettiva
apertura dello sportello nonche' il possesso  degli  altri  requisiti
dichiarati dalle associazioni.". 
  2. Al comma 4 dell'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008  le  parole  "gli
sportelli finanziati" sono sostituite dalle seguenti "gli sportelli". 
  3. Il comma 5 dell'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituito dal
seguente: 
  "I punti di assistenza pubblicizzati dagli strumenti  regionali  di
comunicazione e di informazione sono soggetti a controllo a campione,
allo scopo di verificarne l'effettivo orario di apertura: qualora  il
controllo dia esito  negativo,  cessa  ogni  attivita'  regionale  di
comunicazione e di informazione.". 
  4. Al comma  8  dell'art.  21  del  d.p.g.r.  54/R/2008  le  parole
"dell'art.  24  del  presente  regolamento."  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dell'art. 24.".