Art. 9 Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 1. Il comma 3 dell'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituito dal seguente: "3. La verifica relativa all'attivita' di assistenza viene effettuata su un campione di sportelli, definito in base alle irregolarita' riscontrate nell'annualita' precedente. Essa viene svolta attraverso sopralluoghi volti ad accertare l'effettiva apertura dello sportello nonche' il possesso degli altri requisiti dichiarati dalle associazioni.". 2. Al comma 4 dell'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole "gli sportelli finanziati" sono sostituite dalle seguenti "gli sportelli". 3. Il comma 5 dell'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 e' sostituito dal seguente: "I punti di assistenza pubblicizzati dagli strumenti regionali di comunicazione e di informazione sono soggetti a controllo a campione, allo scopo di verificarne l'effettivo orario di apertura: qualora il controllo dia esito negativo, cessa ogni attivita' regionale di comunicazione e di informazione.". 4. Al comma 8 dell'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 le parole "dell'art. 24 del presente regolamento." sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 24.".