(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 30 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Modifiche all'art. 5 della l.r. 8/2006 Art. 2 - Modifiche all'art. 8 della l.r. 8/2006 Art. 3 - Modifiche all'art. 9 della l.r. 8/2006 Art. 4 - Modifiche all'art. 10 della l.r. 8/2006 Art. 5 - Modifiche all'art. 12 della l.r. 8/2006 Art. 6 - Modifiche all'art. 18 della l.r. 8/2006 Art. 7 - Modifiche all'art. 19 della l.r. 8/2006 Art. 8 - Sostituzione dell'art. 26 della l.r. 8/2006 Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'accordo sancito in data 16 gennaio 2003, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo agli aspetti igienicosanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio; Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio); Considerato quanto segue: 1. Con la l.r. 8/2006 la Regione Toscana ha disciplinato i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, recependo i contenuti dell'accordo sulla materia intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La normativa in questione ha posto alla realta' delle piscine ad uso natatorio importanti obblighi a tutela della sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e della sicurezza dei bagnanti, con la conseguenza di inevitabili processi di adeguamento per le piscine in esercizio all'entrata in vigore della legge. La complessita' di tali processi e' apparsa evidente al legislatore, che ha infatti posticipato in piu' occasioni i termini temporali degli stessi; 2. Il regolamento d'attuazione della l.r. 8/2006, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, 23/R, ha riscontrato ulteriori difficolta' di attuazione rispetto alle deroghe previste dal regolamento stesso, particolarmente per le piscine classificate dalla legge come "private ad uso collettivo" in esercizio; 3. Sono emerse rilevanti difficolta' per quanto concerne gli aspetti legati al riciclo, al rinnovo e al reintegro delle acque di balneazione in rapporto agli effettivi utenti delle piscine, alla disponibilita' dei locali per alcuni servizi complementari obbligatori, ai presidi per ridurre il rischio di scivolamento, alle modalita' di realizzazione dei processi per il mantenimento dei parametri chimico-fisici delle acque nei livelli previsti per il loro utilizzo in sicurezza; 4. Si e' dunque ritenuto opportuno di intervenire con alcune mirate modifiche alla legge che, per le piscine private ad uso collettivo, introducano procedure e adempimenti agevolati, particolarmente nell'alveo delle attivita' riconducibili all'autocontrollo, nel rispetto dei parametri a garanzia dell'igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti; 5. La presente legge attribuisce valore pregnante alle capacita' organizzative e tecnico-gestionali degli operatori del settore. Tali capacita' si esplicano principalmente attraverso la predisposizione delle procedure di autocontrollo come strumenti di adeguamento delle stesse alla propria specifica realta', all'interno delle norme di riferimento e della responsabilita' dell'operatore; tali procedure costituiscono elementi di analisi e valutazione per le attivita' di verifica degli organismi preposti ai controlli; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 5 della l.r. 8/2006 1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il regolamento individua, altresi', i casi in cui l'adempimento delle prescrizioni impartite dalle aziende unita' sanitarie locali in merito al rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 18, comma 3.".