(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64  del
                          30 dicembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              Preambolo 
 
  Art. 1 - Modifiche all'art. 5 della l.r. 8/2006 
  Art. 2 - Modifiche all'art. 8 della l.r. 8/2006 
  Art. 3 - Modifiche all'art. 9 della l.r. 8/2006 
  Art. 4 - Modifiche all'art. 10 della l.r. 8/2006 
  Art. 5 - Modifiche all'art. 12 della l.r. 8/2006 
  Art. 6 - Modifiche all'art. 18 della l.r. 8/2006 
  Art. 7 - Modifiche all'art. 19 della l.r. 8/2006 
  Art. 8 - Sostituzione dell'art. 26 della l.r. 8/2006 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'accordo sancito in data 16 gennaio 2003, tra  il  Ministero
della salute, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, relativo agli aspetti igienicosanitari per  la  costruzione,
la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio; 
  Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme  in  materia  di
requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio); 
  Considerato quanto segue: 
  1. Con  la  l.r.  8/2006  la  Regione  Toscana  ha  disciplinato  i
requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, recependo
i  contenuti  dell'accordo  sulla  materia  intervenuto  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano. La normativa in  questione  ha
posto alla realta' delle piscine ad uso natatorio importanti obblighi
a tutela della sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e della
sicurezza dei bagnanti, con la conseguenza di inevitabili processi di
adeguamento per le piscine in esercizio all'entrata in  vigore  della
legge. La complessita'  di  tali  processi  e'  apparsa  evidente  al
legislatore, che ha infatti posticipato in piu' occasioni  i  termini
temporali degli stessi; 
  2. Il regolamento  d'attuazione  della  l.r.  8/2006,  emanato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, 23/R,
ha riscontrato ulteriori  difficolta'  di  attuazione  rispetto  alle
deroghe previste  dal  regolamento  stesso,  particolarmente  per  le
piscine classificate dalla legge come "private ad uso collettivo"  in
esercizio; 
  3. Sono  emerse  rilevanti  difficolta'  per  quanto  concerne  gli
aspetti legati al riciclo, al rinnovo e al reintegro delle  acque  di
balneazione in rapporto agli effettivi  utenti  delle  piscine,  alla
disponibilita'  dei   locali   per   alcuni   servizi   complementari
obbligatori, ai presidi per ridurre il rischio di scivolamento,  alle
modalita' di realizzazione  dei  processi  per  il  mantenimento  dei
parametri chimico-fisici delle acque nei livelli previsti per il loro
utilizzo in sicurezza; 
  4. Si e' dunque ritenuto opportuno di intervenire con alcune mirate
modifiche alla legge che, per le piscine private ad  uso  collettivo,
introducano  procedure  e  adempimenti   agevolati,   particolarmente
nell'alveo  delle  attivita'  riconducibili  all'autocontrollo,   nel
rispetto dei parametri a garanzia dell'igiene delle piscine  e  della
sicurezza per la salute degli utenti; 
  5. La presente legge attribuisce valore  pregnante  alle  capacita'
organizzative e tecnico-gestionali degli operatori del settore.  Tali
capacita' si esplicano principalmente attraverso  la  predisposizione
delle procedure di autocontrollo come strumenti di adeguamento  delle
stesse alla propria specifica realta',  all'interno  delle  norme  di
riferimento e della responsabilita'  dell'operatore;  tali  procedure
costituiscono elementi di analisi e valutazione per le  attivita'  di
verifica degli organismi preposti ai controlli; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'art. 5 della l.r. 8/2006 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 marzo  2006,
n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari  delle  piscine
ad uso natatorio) e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis.  Il  regolamento  individua,  altresi',  i  casi   in   cui
l'adempimento  delle  prescrizioni  impartite  dalle  aziende  unita'
sanitarie locali in merito al rispetto dei requisiti di cui al  comma
1, lettera  a),  esclude  l'applicazione  della  sanzione  pecuniaria
prevista dall'art. 18, comma 3.".