Art. 4 
 
        Modifica dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2014 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 18 della  legge  regionale  n.  1/2014,  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Ai fini di cui al comma 1, la  Struttura  regionale  coordina
una Segreteria  composta  da  idonee  professionalita'  di  carattere
tecnico, economico  e  finanziario,  la  cui  dotazione  organica  e'
assicurata da personale messo a disposizione da  comuni,  province  e
Regione.».