Art. 4 Modifica dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2014 1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2014, e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini di cui al comma 1, la Struttura regionale coordina una Segreteria composta da idonee professionalita' di carattere tecnico, economico e finanziario, la cui dotazione organica e' assicurata da personale messo a disposizione da comuni, province e Regione.».