Allegato 
 
    Regolamento di modifica  al  Regolamento  concernente  criteri  e
modalita' per la concessione di  contributi  ai  sensi  dell'art.  2,
commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a  sostegno
di progetti di  imprenditoria  femminile,  emanato  con  decreto  del
Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312. 
 
    Art. 1 - Modifica all'art. 3 del DPReg. 312/2011 
    Art. 2 - Modifica all'art. 8 del DPReg. 312/2011 
    Art. 3 - Modifica all'art. 9 del DPReg. 312/2011 
    Art. 4 - Modifica all'art. 11 del DPReg. 312/2011 
    Art. 5 - Abrogazione dell'art. 14 del DPReg. 312/2011 
    Art. 6 - Modifica all'art. 19 del DPReg. 312/2011 
    Art. 7 - Modifiche all'art. 20 del DPReg. 312/2011 
    Art. 8 - Modifiche all'art. 22 del DPReg. 312/2011 
    Art. 9 - Entrata in vigore 
 
                               Art. 1. 
 
 
               Modifica all'art. 3 del DPReg. 312/2011 
 
    1. Alla lettera a bis) del comma 1 dell'art. 3  del  decreto  del
Presidente  della  Regione  312/2011  le  parole:  «un   anno»   sono
sostituite dalle seguenti: «36 mesi». 
 
                               Art. 2. 
 
 
               Modifica all'art. 8 del DPReg. 312/2011 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 312/2011 le parole: «sostenute successivamente alla  data  di
presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «sia  se
sostenute dopo la presentazione della domanda sia se sostenute  prima
della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 2, comma 85-bis,
della legge regionale 11/2011». 
 
                               Art. 3. 
 
 
               Modifica all'art. 9 del DPReg. 312/2011 
 
    1. Il comma 1  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 312/2011 e' abrogato. 
 
                               Art. 4. 
 
 
              Modifica all'art. 11 del DPReg. 312/2011 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 312/2011 le parole: «prima dell'avvio dell'iniziativa»,  sono
soppresse. 
 
                               Art. 5. 
 
 
            Abrogazione dell'art. 14 del DPReg. 312/2011 
 
    1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 e'
abrogato. 
 
                               Art. 6. 
 
 
              Modifica all'art. 19 del DPReg. 312/2011 
 
    1. La lettera a)  del  comma  2  dell'art.  19  del  decreto  del
Presidente della Regione 312/2011 e' abrogata. 
 
                               Art. 7. 
 
 
              Modifiche all'art. 20 del DPReg. 312/2011 
 
    1. All'art. 20 del decreto del Presidente della Regione  312/2011
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 la  parola:  «due»  e'  sostituta  dalla  parola:
«tre»; 
      b) alla lettera b) del  comma  1  la  parola:  «produttiva»  e'
sostituita dalla seguente: «operativa»; 
      c) la lettera d) del comma 1 e' abrogata; 
      d)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis  Il
beneficiario e' tenuto al mantenimento del  vincolo  di  destinazione
oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo,  fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 22: 
        a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data
di presentazione della rendicontazione; 
        b)  nel   caso   di   beni   immobili   per   adeguamento   e
ristrutturazione di beni immobili di cui all'art. 8, comma 2, lettera
c), n. 1): nei tre anni successivi alla data di  presentazione  della
rendicontazione»; 
      e) al comma 2  le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «presente articolo»; 
      f) al comma 2-bis le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle
seguenti: «bis, lettera a)»; 
      g) il comma 3 e' abrogato; 
      h) al comma 4 le parole:  «al  comma  1  e  al  comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
      i) il comma 7 e' sostituito dal  seguente:  «7.  La  violazione
degli obblighi del beneficiario  di  cui  al  comma  1,  lettera  e),
comporta la revoca  dei  contributi,  con  restituzione  delle  somme
erogate, con le modalita' di cui all'art. 49, comma  1,  della  legge
regionale 7/2000»; 
      j) dopo il comma 7-bis e'  aggiunto  il  seguente:  «7-bis.  La
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, lettere a) e b), e 1-bis
comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo
per il quale i vincoli non sono stati rispettati». 
 
                               Art. 8. 
 
 
              Modifiche all'art. 22 del DPReg. 312/2011 
 
    1. Il comma 1 dell'art.  22  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 312/2011 e' sostituito dal seguente: «1. Ai  sensi  dell'art.
32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive
dei  beneficiari  di  incentivi  regionali   anche   a   seguito   di
conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o
di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per
causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o  erogati  possono
essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante
a condizione che tale soggetto: 
      a) presenti specifica domanda di subentro; 
      b) sia  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  previsti  per
l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario; 
      c)   prosegua    l'attivita'    dell'impresa    originariamente
beneficiaria; 
      d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione  dei  lavoratori
gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; 
      e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 20 per  il
periodo residuo nonche' gli  altri  obblighi  previsti  dal  presente
regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.