Allegato Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312. Art. 1 - Modifica all'art. 3 del DPReg. 312/2011 Art. 2 - Modifica all'art. 8 del DPReg. 312/2011 Art. 3 - Modifica all'art. 9 del DPReg. 312/2011 Art. 4 - Modifica all'art. 11 del DPReg. 312/2011 Art. 5 - Abrogazione dell'art. 14 del DPReg. 312/2011 Art. 6 - Modifica all'art. 19 del DPReg. 312/2011 Art. 7 - Modifiche all'art. 20 del DPReg. 312/2011 Art. 8 - Modifiche all'art. 22 del DPReg. 312/2011 Art. 9 - Entrata in vigore Art. 1. Modifica all'art. 3 del DPReg. 312/2011 1. Alla lettera a bis) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi». Art. 2. Modifica all'art. 8 del DPReg. 312/2011 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 le parole: «sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «sia se sostenute dopo la presentazione della domanda sia se sostenute prima della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 2, comma 85-bis, della legge regionale 11/2011». Art. 3. Modifica all'art. 9 del DPReg. 312/2011 1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 e' abrogato. Art. 4. Modifica all'art. 11 del DPReg. 312/2011 1. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 le parole: «prima dell'avvio dell'iniziativa», sono soppresse. Art. 5. Abrogazione dell'art. 14 del DPReg. 312/2011 1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 e' abrogato. Art. 6. Modifica all'art. 19 del DPReg. 312/2011 1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 e' abrogata. Art. 7. Modifiche all'art. 20 del DPReg. 312/2011 1. All'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la parola: «due» e' sostituta dalla parola: «tre»; b) alla lettera b) del comma 1 la parola: «produttiva» e' sostituita dalla seguente: «operativa»; c) la lettera d) del comma 1 e' abrogata; d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis Il beneficiario e' tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22: a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione; b) nel caso di beni immobili per adeguamento e ristrutturazione di beni immobili di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), n. 1): nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione»; e) al comma 2 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»; f) al comma 2-bis le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «bis, lettera a)»; g) il comma 3 e' abrogato; h) al comma 4 le parole: «al comma 1 e al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; i) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La violazione degli obblighi del beneficiario di cui al comma 1, lettera e), comporta la revoca dei contributi, con restituzione delle somme erogate, con le modalita' di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7/2000»; j) dopo il comma 7-bis e' aggiunto il seguente: «7-bis. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1, lettere a) e b), e 1-bis comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati». Art. 8. Modifiche all'art. 22 del DPReg. 312/2011 1. Il comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 e' sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: a) presenti specifica domanda di subentro; b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario; c) prosegua l'attivita' dell'impresa originariamente beneficiaria; d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 20 per il periodo residuo nonche' gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.