Art. 14 Sostituzione dell'art. 26 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. L'art. 26 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 26 (Reintegri e rinnovi dell'acqua). - 1. Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuita', una quantita' d'acqua di reintegro/rinnovo come previsto dalla norma UNI 10637. 2. Il responsabile delle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale 8/2006, che non adotta la norma UNI 10637 di cui al comma 1, stabilisce i criteri di autocontrollo sulla base di analisi chimiche e microbiologiche che dimostrano nel tempo di apertura stagionale e/o annuale, il mantenimento di tutti i parametri previsti dall'Allegato A del presente regolamento. Tali criteri dovranno essere esibiti all'organo di vigilanza insieme alle analisi chimiche e microbiologiche che ne comprovano il mantenimento. 3. Le vasche vengono svuotate completamente per una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici e per la manutenzione strutturale almeno una volta all'anno, e comunque all'inizio di ogni apertura stagionale. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro di ogni vasca viene installato un contatore totalizzatore.»