Art. 14 
 
          Sostituzione dell'art. 26 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. L'art. 26 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 26 (Reintegri e rinnovi  dell'acqua).  -  1.  Nelle  vasche
viene immessa con frequenza quotidiana e  con  uniforme  continuita',
una quantita' d'acqua di reintegro/rinnovo come previsto dalla  norma
UNI 10637. 
  2. Il responsabile delle  piscine  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera a), numero 2) della legge regionale 8/2006, che non adotta la
norma  UNI  10637  di  cui  al  comma  1,  stabilisce  i  criteri  di
autocontrollo sulla base di analisi chimiche  e  microbiologiche  che
dimostrano  nel  tempo  di  apertura  stagionale  e/o   annuale,   il
mantenimento di  tutti  i  parametri  previsti  dall'Allegato  A  del
presente regolamento. Tali criteri dovranno essere esibiti all'organo
di vigilanza insieme alle analisi chimiche e microbiologiche  che  ne
comprovano il mantenimento. 
  3. Le  vasche  vengono  svuotate  completamente  per  una  adeguata
pulizia  e  sanificazione  delle  superfici  e  per  la  manutenzione
strutturale almeno una volta all'anno, e comunque all'inizio di  ogni
apertura  stagionale.  Sulla  tubazione  di  mandata  dell'acqua   di
reintegro di ogni vasca viene installato un contatore totalizzatore.»