Art. 2 
 
           Sostituzione dell'art. 7 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. L'art. 7 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 7 (Sistemi  di  ripresa  delle  acque).  -  1.  L'acqua  di
tracimazione  e'  costituita  dalla  portata  di  acqua   dovuta   al
ricircolo,  al  reintegro  e,  nelle  piscine  scoperte,  ai  fattori
naturali, ad esclusione  della  portata  di  acqua  dipendente  dalle
variazioni di livello dovute alla presenza dei bagnanti. 
  2. Tutte le vasche sono fornite di sistemi di ripresa  superficiale
dell'acqua di tracimazione costituiti da bordi sfioratori perimetrali
e/o da skimmer incassati nelle pareti  al  livello  della  superficie
dell'acqua della vasca,  come  indicato  dalle  norme  UNI  10637.  I
sistemi di ripresa superficiale e i sistemi di ripresa  immersi  sono
comunque realizzati nel rispetto delle  vigenti  norme  tecniche  UNI
10637 e UNI EN 13451. 
  3. Nelle vasche di cui all'art. 4 comma 1 lettera  a)  gli  skimmer
non vengono installati nelle pareti di virata. 
  4. Il sistema di ripresa con bordi sfioratori, siano essi incassati
nelle pareti verticali che sul  bordo  orizzontale  della  vasca,  e'
obbligatorio per le vasche delle piscine di cui: 
    a) all'art. 3 comma 1, lettera a), numero 1) e  numero  3)  della
legge regionale n. 8/2006, di qualsiasi dimensione; 
    b) all'art. 3 comma 1, lettera a) numero 2) della legge regionale
8/2006, oltre 100 mq; 
    c) all'art. 3 comma  1,  lettera  b)  della  legge  regionale  n.
8/2006, oltre 150 mq. 
  5. Per le piscine con sistema di ripresa a  bordi  sfioratori  puo'
essere utilizzata una vasca di compenso al fine di ridurre al  minimo
il consumo di acqua. I bordi sfioratori e le vasche di compenso  sono
rivestiti  con  materiali  impermeabili  e  conformati  in  modo   da
consentirne una facile pulizia. 
  6. L'impiego di skimmer e' consentito solamente: 
    a) nelle vasche delle piscine di cui all'art. 3 comma 1,  lettera
a), numero 2) della legge regionale n. 8/2006 di  superficie  pari  o
inferiore a 100 metri quadrati; 
    b) nelle vasche delle piscine di cui all'art. 3 comma 1,  lettera
b) della legge regionale n. 8/2006 di superficie pari o  inferiore  a
150 metri quadrati; 
    c) per le piscine esistenti di cui all'art. 19 commi  1  e  1-bis
della legge regionale n. 8/2006, indipendentemente dalla misura,  dal
tipo e classificazione, il cui impianto mantiene i parametri in vasca
nei limiti previsti dall'Allegato A.»