Art. 2 Sostituzione dell'art. 7 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. L'art. 7 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Sistemi di ripresa delle acque). - 1. L'acqua di tracimazione e' costituita dalla portata di acqua dovuta al ricircolo, al reintegro e, nelle piscine scoperte, ai fattori naturali, ad esclusione della portata di acqua dipendente dalle variazioni di livello dovute alla presenza dei bagnanti. 2. Tutte le vasche sono fornite di sistemi di ripresa superficiale dell'acqua di tracimazione costituiti da bordi sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al livello della superficie dell'acqua della vasca, come indicato dalle norme UNI 10637. I sistemi di ripresa superficiale e i sistemi di ripresa immersi sono comunque realizzati nel rispetto delle vigenti norme tecniche UNI 10637 e UNI EN 13451. 3. Nelle vasche di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) gli skimmer non vengono installati nelle pareti di virata. 4. Il sistema di ripresa con bordi sfioratori, siano essi incassati nelle pareti verticali che sul bordo orizzontale della vasca, e' obbligatorio per le vasche delle piscine di cui: a) all'art. 3 comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3) della legge regionale n. 8/2006, di qualsiasi dimensione; b) all'art. 3 comma 1, lettera a) numero 2) della legge regionale 8/2006, oltre 100 mq; c) all'art. 3 comma 1, lettera b) della legge regionale n. 8/2006, oltre 150 mq. 5. Per le piscine con sistema di ripresa a bordi sfioratori puo' essere utilizzata una vasca di compenso al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua. I bordi sfioratori e le vasche di compenso sono rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentirne una facile pulizia. 6. L'impiego di skimmer e' consentito solamente: a) nelle vasche delle piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale n. 8/2006 di superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati; b) nelle vasche delle piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera b) della legge regionale n. 8/2006 di superficie pari o inferiore a 150 metri quadrati; c) per le piscine esistenti di cui all'art. 19 commi 1 e 1-bis della legge regionale n. 8/2006, indipendentemente dalla misura, dal tipo e classificazione, il cui impianto mantiene i parametri in vasca nei limiti previsti dall'Allegato A.»