Art. 21 
 
            Modifica dell'art. 39 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 39 del d.p.g.r. 23/R/2010 e'  inserito
il seguente: 
    «2-bis. Per le piscine di cui  all'art.  3  comma  1  lettera  a)
numero 2), la frequenza dei controlli interni dei  parametri  di  cui
all'allegato B  e'  effettuata  sulla  base  di  procedure  stabilite
nell'ambito della valutazione dei rischi ed in attuazione  del  piano
di autocontrollo, idonei comunque a  garantire  condizioni  igieniche
conformi dell'acqua in vasca; gli  impianti  ad  apertura  stagionale
devono comunque prevedere almeno un controllo di  tutti  i  parametri
previsti dall'allegato A con analisi di laboratorio,  da  effettuarsi
nei 30 giorni antecedenti l'apertura.».