Art. 12 
 
                     Procedure di conciliazione 
 
  1. L'Assessorato regionale della autonomie locali e della  funzione
pubblica -  dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  -  e'
autorizzato alla conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del  codice
di procedura civile, previa verifica della sussistenza delle concrete
modalita' di svolgimento delle prestazioni individuali  che  mostrino
indici rivelatori della  subordinazione,  per  tutte  le  istanze  di
conciliazione riferite ai soggetti di cui alla lettera d),  comma  1,
dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, pervenute
all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2013. 
  2. Agli oneri derivanti dalle conciliazioni di cui al  comma  1  si
provvede con la disponibilita'  di  cui  al  capitolo  108169  (U.P.B
12.2.1.1.1) per gli esercizi finanziari 2015 e 2016. 
  3. Le conciliazioni di cui al comma 1 producono effetti utili anche
ai fini dell'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228 e dell'articolo 14, commi 24-bis e 24 ter del  decreto  legge  31
maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, nonche'  per  le  disposizioni  di  proroga  dei
contratti a tempo determinato al 31 dicembre 2013 presso la Regione. 
  4. Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della  Regione  sono
autorizzati, nei limiti delle  disponibilita'  finanziarie  dell'ente
stesso, alla conciliazione ai sensi del-l'articolo 410 del codice  di
procedura civile, previa verifica della  sussistenza  delle  concrete
modalita' di svolgimento delle prestazioni individuali  che  mostrino
indici rilevatori della subordinazione, per tutte le diffide e  messe
in mora pervenute formalmente agli stessi entro il 31 dicembre 2013. 
  5. Le conciliazioni di cui al comma 4 producono effetti utili anche
ai fini dell'articolo  1,  comma  400,  della  legge  n.  228/2012  e
dell'articolo 14, commi 24-bis e 24 ter, del decreto legge n. 78/2010
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, nonche' per  le
disposizioni di proroga a  tempo  determinato  al  31  dicembre  2013
presso la Regione.