Art. 12 Procedure di conciliazione 1. L'Assessorato regionale della autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica - e' autorizzato alla conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, previa verifica della sussistenza delle concrete modalita' di svolgimento delle prestazioni individuali che mostrino indici rivelatori della subordinazione, per tutte le istanze di conciliazione riferite ai soggetti di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, pervenute all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2013. 2. Agli oneri derivanti dalle conciliazioni di cui al comma 1 si provvede con la disponibilita' di cui al capitolo 108169 (U.P.B 12.2.1.1.1) per gli esercizi finanziari 2015 e 2016. 3. Le conciliazioni di cui al comma 1 producono effetti utili anche ai fini dell'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 14, commi 24-bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le disposizioni di proroga dei contratti a tempo determinato al 31 dicembre 2013 presso la Regione. 4. Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati, nei limiti delle disponibilita' finanziarie dell'ente stesso, alla conciliazione ai sensi del-l'articolo 410 del codice di procedura civile, previa verifica della sussistenza delle concrete modalita' di svolgimento delle prestazioni individuali che mostrino indici rilevatori della subordinazione, per tutte le diffide e messe in mora pervenute formalmente agli stessi entro il 31 dicembre 2013. 5. Le conciliazioni di cui al comma 4 producono effetti utili anche ai fini dell'articolo 1, comma 400, della legge n. 228/2012 e dell'articolo 14, commi 24-bis e 24 ter, del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, nonche' per le disposizioni di proroga a tempo determinato al 31 dicembre 2013 presso la Regione.