Art. 20 
 
    Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione 
 
  1. Per le finalita' dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale
11 giugno 2014, n. 13 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  la
Regione e' autorizzata a trasferire alla RESAIS s.p.a., a  titolo  di
compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri  sostenuti  per
il personale in servizio, l'ulteriore somma di 5.646 migliaia di euro
per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 4.2.1.3.99 - capitolo  214107),
comprensiva degli eventuali oneri convenzionali. Per  ciascuno  degli
esercizi finanziari 2016 e 2017 e'  autorizzata  la  spesa  di  7.800
migliaia di euro. 
  2. All'Istituto regionale vini e oli  di  Sicilia  e'  concesso  un
contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale
proveniente dall'Ente acquedotti siciliani in liquidazione, ai  sensi
del comma 2-quinquies  dell'articolo  23  della  legge  regionale  27
aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 138 migliaia di euro  per
l'esercizio finanziario 2015 (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 147325) oltre
a quanto gia' autorizzato  dall'articolo  7,  comma  2,  della  legge
regionale  13  gennaio  2015,  n.  3.  Per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari 2016 e 2017 e' autorizzata la spesa  di  207  migliaia  di
euro. 
  3.  All'Istituto  regionale  per  lo   sviluppo   delle   attivita'
produttive e' concesso un contributo per  il  concorso  al  pagamento
degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS  in  liquidazione,
ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale
n. 10/1999, di 738 migliaia di euro per l'esercizio finanziario  2015
(UPB 2.2.1.3.7  -  capitolo  343315).  Per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari 2016 e 2017 e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  1.107
migliaia di euro. 
  4. Agli Enti regionali per il  diritto  allo  studio  universitario
della Sicilia e' concesso un contributo, per il concorso al pagamento
degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS  in  liquidazione,
ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale
n. 10/1999, di 1.805 migliaia di  euro  per  l'esercizio  finanziario
2015 (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373347). Per ciascuno  degli  esercizi
finanziari 2016 e 2017 e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  2.708
migliaia di euro.