Art. 22 Misure di sostegno per il ricovero di minori 1. Il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, per i rapporti, anche in convenzione, con le comunita' alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e' autorizzato a rimborsare ai comuni, fino ad un ammontare massimo dell'80 per cento, le spese documentate da provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza per ricovero di minori disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404. 2. Le tariffe di riferimento per il rimborso ai comuni di cui al comma 1 non devono essere superiori a quelle applicate a livello nazionale. 3. Per le finalita' del comma 1 e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 24.300 migliaia di euro di cui 10.000 migliaia di euro in favore degli enti di cui al comma 8-bis dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.