Art. 26 Collegamenti marittimi isole minori 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 e' autorizzata la spesa complessiva di 315.000 migliaia di euro in ragione di 63.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2016 al 2020. 2. L'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 12/2002 e' cosi' sostituito: "4. L'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori e' regolato da contratti di servizio aventi durata non inferiore a quattro anni.".