Art. 27 
 
             Inventario dei beni immobili della Regione 
 
  1. I beni immobili  della  Regione  sono  inseriti  nel  Conto  del
patrimonio della Regione mediante  apposito  inventario  da  formarsi
presso  il   competente   dipartimento   dell'Assessorato   regionale
dell'economia. 
  2. L'inventario deve contenere gli elementi atti a farne  conoscere
la  consistenza  e  il  valore.  I  beni   patrimoniali   disponibili
provenienti  da  procedura  di  sdemanializzazione   destinati   alla
successiva vendita sono iscritti in apposito elenco contenente i dati
di  carico  e  scarico  dei  valori,  previa  delibera  della  Giunta
regionale. 
  3.  Con  decreto  del  Ragioniere  generale  della   Regione   sono
determinati  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  formazione  e  la
conservazione dell'inventario.