Art. 32 
 
           Disposizioni in materia di societa' partecipate 
 
  1.  Ai  fini  di  agevolare  il  processo  di   dismissione   delle
partecipazioni  azionarie  della  Regione,  l'Assessorato   regionale
dell'economia e' autorizzato ad avvalersi  dei  servizi  di  advisory
tecnico-finanziari da affidare mediante  le  procedure  previste  dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a singoli  professionisti
o societa' in possesso di requisiti  professionali  e  di  comprovata
esperienza in materia di valutazione e collocamento di partecipazioni
azionarie. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a
societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di  consulenza  in
favore  delle  societa'  di  cui  al  presente  comma  nei  due  anni
precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015. 
  3. Per sopperire ai propri fabbisogni di personale e' fatto obbligo
alle societa'  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  20  della  legge
regionale  12  maggio  2010,  n.  11  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, con esclusione delle societa'  affidatarie  di  servizi
pubblici  che  operano  in  regime  di  concessione  regolata   dalla
normativa nazionale, di attingere dall'albo del personale di  cui  al
comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n.  21
sulla base di integrazioni al piano di cui all'articolo 20, comma  2,
della legge regionale n. 11/2010, predisposte anche oltre  i  termini
previsti dal comma 5 del citato articolo  64,  purche'  nel  rispetto
delle ulteriori condizioni ivi previste. 
  4. Al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n.  11/2010  e
successive modifiche ed integrazioni, dopo le  parole  "maggioritaria
della  Regione"  aggiungere  ",   con   esclusione   delle   societa'
affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di  concessione
regolata dalla normativa nazionale,". 
  5. La societa' SEUS scpa, al  fine  di  garantire  il  servizio  di
emergenza-urgenza 118 su tutto il  territorio  della  Regione  ed  in
relazione alle esigenze di professionalita' specifiche nel settore di
riferimento, puo' attingere  prioritariamente  dalle  altre  societa'
partecipate; ove tali professionalita'  non  siano  reperibili  nelle
altre societa' partecipate, le stesse  saranno  reclutate  attraverso
procedure di selezione pubblica di  professionalita'  presenti  nella
stessa societa'. Per le sole figure dirigenziali la  SEUS  scpa  puo'
attingere dalle aziende sanitarie, anche in posizione di comando. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 64  della  legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 continuano ad applicarsi al personale
gia' iscritto all'albo di cui al comma 1  del  medesimo  articolo  64
della suddetta legge regionale, anche  in  caso  di  risoluzione  del
rapporto di lavoro connesso con il  processo  di  liquidazione  delle
societa'. 
  7. L'articolo 66 della legge regionale 12 agosto  2014,  n.  21  e'
soppresso. 
  8. Al comma 6-quater dell'articolo  20  della  legge  regionale  12
maggio 2010, n. 11 le parole  "la  sede  per  tutte  le  societa'  in
liquidazione e' istituita presso l'Ufficio speciale di cui  al  comma
6-ter" sono soppresse.