Art. 32 Disposizioni in materia di societa' partecipate 1. Ai fini di agevolare il processo di dismissione delle partecipazioni azionarie della Regione, l'Assessorato regionale dell'economia e' autorizzato ad avvalersi dei servizi di advisory tecnico-finanziari da affidare mediante le procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a singoli professionisti o societa' in possesso di requisiti professionali e di comprovata esperienza in materia di valutazione e collocamento di partecipazioni azionarie. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle societa' di cui al presente comma nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015. 3. Per sopperire ai propri fabbisogni di personale e' fatto obbligo alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle societa' affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, di attingere dall'albo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sulla base di integrazioni al piano di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 11/2010, predisposte anche oltre i termini previsti dal comma 5 del citato articolo 64, purche' nel rispetto delle ulteriori condizioni ivi previste. 4. Al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "maggioritaria della Regione" aggiungere ", con esclusione delle societa' affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale,". 5. La societa' SEUS scpa, al fine di garantire il servizio di emergenza-urgenza 118 su tutto il territorio della Regione ed in relazione alle esigenze di professionalita' specifiche nel settore di riferimento, puo' attingere prioritariamente dalle altre societa' partecipate; ove tali professionalita' non siano reperibili nelle altre societa' partecipate, le stesse saranno reclutate attraverso procedure di selezione pubblica di professionalita' presenti nella stessa societa'. Per le sole figure dirigenziali la SEUS scpa puo' attingere dalle aziende sanitarie, anche in posizione di comando. 6. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 continuano ad applicarsi al personale gia' iscritto all'albo di cui al comma 1 del medesimo articolo 64 della suddetta legge regionale, anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro connesso con il processo di liquidazione delle societa'. 7. L'articolo 66 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e' soppresso. 8. Al comma 6-quater dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole "la sede per tutte le societa' in liquidazione e' istituita presso l'Ufficio speciale di cui al comma 6-ter" sono soppresse.