Art. 38 Fondo per l'eliminazione dei residui attivi 1. All'articolo 78, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 le parole da "di 72.006 migliaia di euro" fino a "esercizio finanziario 2016" sono sostituite con le parole "ed e' determinata in 90.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e in 100.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017". 2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, le parole "a decorrere dall'esercizio finanziario 2015" sono sostituite con le parole "per l'esercizio finanziario 2014". 3. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, e' soppresso. 4. Per l'esercizio finanziario 2015 l'eliminazione dal conto del bilancio dei crediti previsti dall'articolo 1, commi 527 e 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo le procedure del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, nonche' i crediti non presenti nei conti dell'agente della riscossione, e' effettuata nell'ambito delle procedure del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari successivi l'eliminazione e' effettuata annualmente nell'ambito del riaccertamento ordinario di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate al fondo crediti di dubbia esigibilita' di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 3, lettera e), del suddetto decreto legislativo.