Art. 38 
 
             Fondo per l'eliminazione dei residui attivi 
 
  1. All'articolo 78, comma 3, della legge regionale 12 agosto  2014,
n. 21 le parole da "di 72.006 migliaia di  euro"  fino  a  "esercizio
finanziario 2016" sono sostituite con le parole "ed e' determinata in
90.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e in 100.000
migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017". 
  2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014,  le
parole "a decorrere dall'esercizio finanziario 2015" sono  sostituite
con le parole "per l'esercizio finanziario 2014". 
  3. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014,  e'
soppresso. 
  4. Per l'esercizio finanziario 2015 l'eliminazione  dal  conto  del
bilancio dei crediti previsti dall'articolo 1, commi 527 e 528, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo  le  procedure  del  comma  4
dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2014, nonche'  i  crediti
non presenti nei conti dell'agente della riscossione,  e'  effettuata
nell'ambito delle  procedure  del  riaccertamento  straordinario  dei
residui di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.  Per  gli
esercizi   finanziari   successivi   l'eliminazione   e'   effettuata
annualmente nell'ambito del riaccertamento ordinario di cui al  comma
4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n.  118/2011  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  5. A decorrere dall'esercizio finanziario  2015  le  disponibilita'
del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di  cui
all'articolo 3, comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  118/2011  e
successive modifiche ed integrazioni sono destinate al fondo  crediti
di dubbia esigibilita' di cui al medesimo comma  7  dell'articolo  3,
lettera e), del suddetto decreto legislativo.