Art. 39 
 
               Piano di riordino degli enti regionali 
 
  1. Al fine di  concorrere  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
contenimento della spesa pubblica, entro 120  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ciascun Assessore  regionale,
di concerto con l'Assessore regionale per l'economia,  predispone  un
piano di riordino degli  enti  di  cui  all'articolo  1  della  legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, sottoposti a vigilanza e/o controllo
del proprio ramo di amministrazione. 
  2. Il  piano  complessivo  di  riordino  definisce  misure  per  il
contenimento e la razionalizzazione della spesa. Al piano e' allegata
una relazione tecnica che indica  i  risparmi  di  spesa  discendenti
dalle misure programmate, per l'esercizio finanziario in corso e  per
i due esercizi  finanziari  successivi.  Il  piano,  corredato  delle
eventuali proposte legislative necessarie per la completa  attuazione
dello stesso, e' approvato con decreto del Presidente della  Regione,
previa delibera  della  Giunta  regionale,  previo  parere  della  II
Commissione permanente dell'Assemblea regionale siciliana, entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Agli  enti  pubblici  regionali  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della
legge 30 luglio 2010, n. 122, fissando a tre il  numero  massimo  dei
componenti  degli  organi  di  amministrazione,   a   partire   dalla
ricostituzione degli organi attualmente in carica. 
  4. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto  del  Presidente  della  Regione,  previa
delibera di Giunta, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 48,
comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono definite
le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1,  e,  per
particolari esigenze, i casi in cui  gli  organi  di  amministrazione
mantengono 5 componenti, con le  procedure  di  cui  all'articolo  7,
comma 3, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.