Art. 42 Utilizzazione di fondi a favore di attivita' sportive 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 si applicano anche alle iniziative di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, a valere sui finanziamenti del capitolo 473709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.