Art. 46 Disposizioni in favore dei comuni per fronteggiare situazioni emergenziali nel settore idrico 1. Al comma 4 dell'articolo 2 delle legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, e' aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e' autorizzato a trasferire contributi a fondo perduto ai comuni interessati o alle loro forme associative gia' costituite ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.". 2. Al comma 4 dell'articolo 2 delle legge regionale n. 3/2015, le parole "30 aprile 2015" sono sostituite con le parole "30 giugno 2015".