Art. 48 
 
         Ristrutturazione delle passivita' a tasso agevolato 
 
  1. Al fine di favorire la  ripresa  economica  e  produttiva  delle
societa' cooperative agricole, aventi sede  in  Sicilia,  l'IRCAC  e'
autorizzato  a  concedere,  previa  convenzione   con   l'Assessorato
regionale dell'agricoltura,  dello  sviluppo  rurale  e  della  pesca
mediterranea, prestiti di durata quinquennale per il finanziamento di
piani  di  consolidamento  e   ristrutturazione   delle   esposizioni
debitorie di natura agraria gia' scadute o in scadenza al 31 dicembre
2015. 
  2. Le richieste di finanziamento di cui al comma 1 sono  presentate
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge all'IRCAC, che provvede nei  limiti  delle  disponibilita'  del
fondo  unico  costituito  presso  lo   stesso   Istituto   ai   sensi
dell'articolo  63  della  legge  regionale  7  marzo  1997,  n.  6  e
successive modifiche ed integrazioni, derivanti dalle  operazioni  di
disimpegno operate con  decorrenza  dall'1  gennaio  2015,  ai  sensi
dell'articolo 61 della legge regionale  12  agosto  2014,  n.  21,  e
comunque entro il limite massimo di 10.000 migliaia di euro. 
  3. I finanziamenti di cui al presente  articolo  sono  concessi  in
regime di 'de  minimis'  a  favore  delle  cooperative  agricole,  in
attivita', di cui al regolamento (CE) n. 1408/2013 della  Commissione
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis" nel settore agricolo, per le imprese agricole di  produzione
primaria e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n.  1407/2013
della Commissione del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis", per le aziende di  trasformazione  e
commercializzazione.