Art. 48 Ristrutturazione delle passivita' a tasso agevolato 1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle societa' cooperative agricole, aventi sede in Sicilia, l'IRCAC e' autorizzato a concedere, previa convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, prestiti di durata quinquennale per il finanziamento di piani di consolidamento e ristrutturazione delle esposizioni debitorie di natura agraria gia' scadute o in scadenza al 31 dicembre 2015. 2. Le richieste di finanziamento di cui al comma 1 sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'IRCAC, che provvede nei limiti delle disponibilita' del fondo unico costituito presso lo stesso Istituto ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, derivanti dalle operazioni di disimpegno operate con decorrenza dall'1 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e comunque entro il limite massimo di 10.000 migliaia di euro. 3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in regime di 'de minimis' a favore delle cooperative agricole, in attivita', di cui al regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, per le imprese agricole di produzione primaria e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", per le aziende di trasformazione e commercializzazione.