Art. 49 
 
Norme  di  armonizzazione,  contenimento  ed  efficientamento   della
                      Pubblica Amministrazione 
 
  1. Ai  fini  di  una  razionalizzazione  e  riduzione  della  spesa
pubblica, entro 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  l'Amministrazione  regionale,  con   le   procedure
previste dall'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre  2003,  n.
20,   provvede   alla   riorganizzazione   del    proprio    apparato
amministrativo al fine di conseguire una  riduzione  delle  strutture
intermedie e delle unita' operative di base, comunque denominate,  in
misura complessivamente non inferiore al 30 per cento  rispetto  alle
rilevazioni sul numero di unita' operative di  base  al  31  dicembre
2014 e alle aree e servizi di cui al  decreto  del  Presidente  della
Regione 22 ottobre 2014, n. 27. Ai fini della predetta  riduzione  si
tiene conto  delle  esigenze  prioritarie  connesse  ai  processi  di
gestione, rendicontazione, certificazione e controllo della  spesa  a
valere sui fondi extraregionali. All'esito della riorganizzazione,  i
dirigenti generali applicano l'istituto della risoluzione unilaterale
del   contratto   individuale   di   lavoro   relativo   all'incarico
dirigenziale per motivate ragioni organizzative  e  gestionali,  come
previsto dal vigente contratto collettivo dell'area della dirigenza. 
  2. Entro sei mesi dalla pubblicazione del  regolamento  di  cui  al
comma 1, con decreto del Presidente della  Regione,  previa  delibera
della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale
per le autonomie locali e la  funzione  pubblica,  sulla  base  degli
effettivi fabbisogni di personale rilevati dal dipartimento regionale
della  funzione  pubblica  e  del  personale,  sentiti  i   dirigenti
generali, sono determinati i contingenti di personale da assegnare  a
ciascun dipartimento o struttura equiparata. 
  3. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione
organica  del  comparto  della  dirigenza  della   Regione   di   cui
all'articolo 5 della legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10,  e'
rideterminata in numero di 1.736 unita'. Per il quinquennio 2016-2020
tale dotazione organica e' annualmente  ridotta  in  numero  pari  ai
soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente. 
  4. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione
organica  del  comparto  non  dirigenziale  della  Regione   di   cui
all'articolo 51, comma 3, della legge regionale 12  maggio  2010,  n.
11, modificata con decreto del Presidente della Regione  23  dicembre
2010, n. 312235 e' rideterminata in numero di 13.551 unita', distinte
secondo le categorie specificate nella seguente tabella: 
  Categoria "D" 4.621 
  Categoria "C" 3.847 
  Categoria "B" 2.256 
  Categoria "A" 2.827 
  Totale personale del comparto non dirigenziale 13.551 
  Tale dotazione organica  e'  annualmente  ridotta  per  il  biennio
2016-2017 del 90 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio
nell'anno precedente e, per il triennio 2018-2020, in numero pari  al
50 per cento dei soggetti comunque  cessati  dal  servizio  nell'anno
precedente. 
  5. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione
organica del  personale  del  comparto  non  dirigenziale  del  Corpo
Forestale della Regione siciliana  e'  ride-terminata  in  numero  di
1.250 unita' distinte secondo le categorie specificate nella seguente
tabella: Categoria "D" 223  Categoria  "C"  1.001  Categoria  "B"  26
Totale 1.250 
  Tale dotazione organica  e'  annualmente  ridotta  per  il  biennio
2016-2017 in numero pari ai soggetti comunque  cessati  dal  servizio
nell'anno precedente e, per il triennio 2018-2020, in numero pari  al
50 per cento dei soggetti comunque  cessati  dal  servizio  nell'anno
precedente. 
  6. Agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15  maggio
2000, n. 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui  al
presente articolo. 
  7. I provvedimenti di riorganizzazione  delle  piante  organiche  e
degli organigrammi  degli  enti,  aziende  o  istituti  sottoposti  a
vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale  le  cui  spese  di
funzionamento  sono  direttamente  ed  indirettamente  a  carico  del
bilancio della Regione o che gestiscono fondi regionali  definiti  di
terzi in amministrazione, che alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge non risultano  definiti  ai  sensi  dell'ultimo  comma
dell'articolo 3 della legge regionale 10  aprile  1978,  n.  2,  sono
revocati. 
  8. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003,
n. 20, dopo  le  parole  "strutture  intermedie",  sono  aggiunte  le
seguenti "e delle unita' operative  di  base"  e  sono  soppresse  le
parole "resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente
generale in ordine alla costituzione di unita' operative  di  base  e
uffici semplici". 
  9. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale  16
gennaio 2012, n. 9. 
  10.  Per  l'anno  2016  continuano  a   trovare   applicazione   le
disposizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al  comma  10
dell'articolo 1 della legge regionale  29  dicembre  2008,  n.  25  e
successive modifiche e integrazioni. 
  11. L'Amministrazione  regionale,  previa  verifica  delle  proprie
esigenze funzionali, a decorrere  dall'anno  2016  e'  autorizzata  a
bandire concorsi pubblici per il reclutamento di figure professionali
munite di diploma di laurea specialistica o magistrale nei limiti del
10 per cento dei soggetti collocati in quiescenza per  effetto  delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  52  nonche',  nell'ambito  della
medesima percentuale e nei limiti dei posti disponibili nelle  piante
organiche degli uffici  stampa,  per  il  reclutamento  di  operatori
dell'informazione professionale e della  comunicazione  istituzionale
iscritti all'ordine dei giornalisti. 
  12. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'Amministrazione  regionale  e  gli  enti  che  applicano  il
contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali, qualora alla
scadenza dell'incarico dirigenziale, anche in dipendenza di  processi
di riorganizzazione, non intendano, anche in assenza  di  valutazione
negativa,  confermare  l'incarico  gia'  conferito,  conferiscono  al
dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non
si  applicano  le  disposizioni   normative   o   contrattuali   piu'
favorevoli. 
  13. L'articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2008, n.  1,  e'
abrogato. 
  14. In armonia con le vigenti disposizioni in materia di  mobilita'
nel  pubblico  impiego,  nell'ambito  del  rapporto  di  lavoro  alle
dipendenze della Regione e degli enti di  cui  all'articolo  1  della
legge regionale n. 10/2000, il personale con qualifica dirigenziale e
il personale con qualifica non dirigenziale puo'  essere  trasferito,
all'interno dell'Amministrazione regionale,  in  sedi  collocate  nel
territorio dello stesso comune ovvero  a  distanza  non  superiore  a
cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. 
  15. Le unita' operative di base prive di titolare sono affidate  ad
interim, per un  periodo  non  superiore  a  tre  mesi,  senza  alcun
incremento retributivo, al dirigente della  struttura  intermedia  in
cui l'unita' operativa di base e' incardinata. Entro tale periodo  il
dirigente  generale  definisce  le   procedure   per   l'assegnazione
dell'incarico. 
  16.  L'incarico  ad  interim  di   una   struttura   amministrativa
intermedia puo' essere conferito  al  dirigente  di  altra  struttura
intermedia   del   medesimo   dipartimento.   L'incarico    determina
esclusivamente  l'attribuzione  della   retribuzione   di   risultato
riferita al periodo effettivo  di  svolgimento  dell'incarico  ed  e'
calcolata sulla retribuzione di posizione di parte variabile relativa
alla pesatura della struttura ricoperta  ad  interim.  L'incarico  ad
interim per le strutture intermedie non deve avere durata superiore a
tre mesi ed entro tale periodo devono essere  definite  le  procedure
per l'assegnazione dell'incarico. Non si applicano le disposizioni di
legge e contrattuali vigenti piu' favorevoli. 
  17.  Il  Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e  del
personale   aggiorna   il   ruolo   unico   della    dirigenza    con
l'individuazione dei dirigenti privi di incarico. Nei casi in cui,  a
seguito dell'esperimento delle procedure per  il  conferimento  degli
incarichi dirigenziali non siano state presentate  istanze,  al  fine
del  conferimento  diretto  degli  incarichi  i  dirigenti   generali
utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico tenendo conto del
curriculum  vitae,  delle  esperienze  maturate  e  degli   incarichi
ricoperti. 
  18. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, ai dirigenti ed al personale con  qualifica  non  dirigenziale
dell'Amministrazione regionale e degli enti  di  cui  all'articolo  1
della  legge  regionale  n.  10/2000,  che  applicano  il   contratto
collettivo di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti regionali, per  i
periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi  dieci
giorni  di  assenza   e'   corrisposto   il   trattamento   economico
fondamentale,  comprendente  l'indennita'  integrativa   speciale   e
l'indennita'  di  vacanza  contrattuale,  con  esclusione   di   ogni
ulteriore  indennita'  o  emolumento   comunque   denominati   aventi
carattere fisso e continuativo  nonche'  di  ogni  altro  trattamento
accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole  eventualmente
previsto dai contratti collettivi o  dalle  specifiche  normative  di
settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio  sul  lavoro
oppure ricovero ospedaliero o a day hospital nonche' per  le  assenze
relative a  patologie  gravi  che  richiedano  terapie  salvavita.  I
risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma  non  possono
essere utilizzati per incrementare  i  fondi  per  la  contrattazione
collettiva. 
  19. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, ai dirigenti ed al personale con  qualifica  non  dirigenziale
dell'Amministrazione regionale e degli enti  di  cui  all'articolo  1
della  legge  regionale  n.  10/2000,  i  permessi   retribuiti   per
particolari  motivi  familiari  o  personali  spettano  nella  misura
massima di tre giorni per anno solare. Si applicano  le  disposizioni
statali  vigenti  in  materia  di  assenze   per   visite,   terapie,
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Non si applicano  le
disposizioni di legge e contrattuali vigenti piu' favorevoli. 
  20. Fermi restando i limiti  massimi  delle  assenze  per  permessi
retribuiti previsti dalla normativa  vigente,  nei  casi  in  cui  la
legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali
prevedano  una  fruizione  alternativa  in  ore  o  in   giorni,   la
quantificazione   ai   fini   della   fruizione   viene    effettuata
esclusivamente in ore. Nel caso  di  fruizione  dell'intera  giornata
lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente per ciascuna tipologia, viene  computata  con  riferimento
all'orario di lavoro previsto nella giornata di assenza. 
  21. A decorrere  dall'1  gennaio  dell'anno  2016,  il  trattamento
economico e normativo spettante  in  caso  di  fruizione  di  congedo
parentale e' quello previsto per i dipendenti  statali  del  comparto
Ministeri. 
  22. Con apposito accordo quadro  sono  definite  le  modalita'  per
ridurre ulteriormente, entro il 2015, il contingente complessivo  dei
distacchi,    aspettative    e    permessi    sindacali     spettante
nell'Amministrazione regionale e negli enti  di  cui  all'articolo  1
della legge  regionale  n.  10/2000  e  negli  enti  e  societa'  che
applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei  dipendenti
regionali, al fine di  renderlo  omogeneo  ai  contingenti  spettanti
negli altri  comparti  del  pubblico  impiego.  In  caso  di  mancato
accordo,  a  decorrere  dall'1  gennaio  2016,  i  contingenti   sono
rideterminati in applicazione della normativa statale e del contratto
collettivo nazionale quadro. 
  23. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore  regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente,   sono
adottate le  modifiche  al  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Regione  siciliana  20  aprile  2007,  conseguenti
all'applicazione del comma 5. 
  24. Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012,
n. 26, e' sostituito dal seguente: 
  "9. I rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e  2008/2009  del
personale  dirigenziale  e  quello  per  il  biennio  2008/2009   del
personale del comparto non dirigenziale  della  Regione  siciliana  e
degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 che
ne applicano i contratti non possono determinare aumenti  retributivi
superiori all'indennita' di vacanza contrattuale  gia'  riconosciuta.
Nessuna  somma  aggiuntiva  e'  dovuta  a  titolo  di   interessi   e
rivalutazione monetaria". Il comma 1  dell'articolo  19  della  legge
regionale 15 maggio 2013, n. 9 e' abrogato. 
  25. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 10/2000 sono soppresse
le parole "e confluiscono  nelle  risorse  destinate  al  trattamento
economico accessorio della dirigenza". 
  26. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, il limite  di  tre  incarichi  conferiti  dall'Amministrazione
regionale o  su  designazione  della  stessa,  gia'  previsto  per  i
dirigenti dell'Amministrazione regionale dall'articolo  2,  comma  5,
della legge regionale 16 dicembre 2008,  n.  19,  e'  ridotto  a  due
incarichi  e  si  applica  anche  al  personale  del   comparto   non
dirigenziale e al personale degli enti di cui  all'articolo  1  della
legge regionale 15  maggio  2000,  n.  10.  Gli  incarichi  conferiti
anteriormente alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
continuano ad essere espletati fino alla loro naturale scadenza. 
  27. A decorrere dall'1 gennaio 2016 e sino  al  31  dicembre  2020,
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al
trattamento accessorio del  personale,  incluse  le  retribuzioni  di
posizione  e  di  risultato  del  personale  dirigenziale,  non  puo'
superare il corrispondente importo  dell'anno  2014  ed  e'  comunque
automaticamente ridotto in misura proporzionale  alla  riduzione  del
personale comunque cessato dal servizio. 
  28. Le Autorita' di Gestione  dei  programmi  regionali  comunitari
cofinanziati  dal  FESR  e  dal  FSE  d'intesa  con  il  Dipartimento
regionale della funzione pubblica provvedono ad attivare un piano  di
formazione   per   il   personale   dell'Amministrazione    regionale
finalizzato al rafforzamento delle competenze nel settore  dei  fondi
strutturali, comunitari e delle politiche di sviluppo e  coesione,  a
valere sulle risorse del FSE. Il personale cosi' formato e' destinato
prioritariamente alle Unita' di monitoraggio e controllo della  spesa
comunitaria  operanti  nei  Dipartimenti   regionali,   agli   uffici
competenti per le operazioni (UCO) che si occupano della gestione dei
fondi  extraregionali,  e  agli  Uffici  speciali  dell'Autorita'  di
certificazione e dell'Autorita' di audit. 
  29.  Con  decreto  del  Presidente  della  Regione,   su   proposta
dell'Assessore regionale  per  le  autonomie  locali  e  la  funzione
pubblica oggetto di preventiva informativa sindacale, previa delibera
della Giunta regionale, sono individuate le attivita'  lavorative  da
garantire  con  continuita'  nel-l'interesse  dell'utenza  o  per  lo
svolgimento  di   servizi   strumentali   essenziali   per   l'intera
amministrazione, per le quali deve farsi ricorso alla  programmazione
di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali nel rispetto  delle
disposizioni previste dal vigente contratto collettivo. 
  30. Il fondo  per  il  trattamento  accessorio  del  personale  con
qualifica diversa da quella  dirigenziale,  in  servizio  presso  gli
Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli
Assessori regionali, per  l'esercizio  finanziario  2015  e'  ridotto
dell'importo di 1.000 migliaia di euro.