Art. 5 Accantonamenti tributari 1. Il concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della Regione, complessivamente determinato in 1.385.383 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per effetto dell'ulteriore onere previsto dal comma 400 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 98.638 migliaia di euro annui per effetto dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 26 febbraio 2015. 2. All'onere di cui al comma 1, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, si provvede quanto a 673.548 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, e quanto a 613.197 migliaia di euro con risorse a carico del bilancio regionale (UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219213). 3. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "gli esercizi finanziari 20142016" sono sostituite con le parole "l'anno 2014" e le parole "e in 979.004 migliaia di euro per l'anno 2016" sono abrogate; b) al comma 2 lettera b) le parole "e 400 milioni di euro annui per l'anno 2016" sono soppresse e le parole "il triennio 2014-2016" sono sostituite con le parole "l'anno 2014"; c) la lettera c) e' soppressa. 4. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 sono abrogati.