Art. 50 Riduzione dei costi dell'Ufficio di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 1. A tutti i componenti delle commissioni, inclusi i presidenti e vicepresidenti dipendenti dell'Amministrazione regionale, di cui al comma 22, quarto periodo, dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e' corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, nella misura prevista dall'articolo 14, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, ridotta del 20%. Analoga riduzione si applica per gli altri componenti per i quali l'eventuale indennita' e' posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. 2. Nelle more del rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali non appartenenti all'area della dirigenza, il budget assegnato a titolo di trattamento economico accessorio da corrispondere al personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011 e' ridotto del 20 per cento.