Art. 50 
 
Riduzione dei costi dell'Ufficio di cui all'articolo  9  della  legge
                   regionale 12 luglio 2011, n. 12 
 
  1. A tutti i componenti delle commissioni, inclusi i  presidenti  e
vicepresidenti dipendenti dell'Amministrazione regionale, di  cui  al
comma 22, quarto periodo, dell'articolo 9 della  legge  regionale  12
luglio 2011, n. 12, e' corrisposto, fermo restando il disposto di cui
all'articolo 36, comma 1, dell'allegato 'A' al decreto del Presidente
della Regione 22  giugno  2001,  n.  10  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo
35, lettere d) ed e) del medesimo  allegato,  nella  misura  prevista
dall'articolo 14, comma 5, del decreto del Presidente  della  Regione
31 gennaio 2012, n. 13, ridotta del 20%. Analoga riduzione si applica
per gli altri componenti per i quali l'eventuale indennita' e'  posta
a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. 
  2. Nelle more del rinnovo del  contratto  collettivo  regionale  di
lavoro dei  dipendenti  regionali  non  appartenenti  all'area  della
dirigenza, il budget assegnato  a  titolo  di  trattamento  economico
accessorio  da  corrispondere   al   personale   del   comparto   non
dirigenziale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio  di
segreteria tecnico-amministrativa di cui all'articolo 9  della  legge
regionale n. 12/2011 e' ridotto del 20 per cento.