Art. 51 
 
Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale 
 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, al fine di armonizzare il sistema pensionistico regionale  con
quello statale, il calcolo della quota retributiva  di  pensione  del
personale  regionale   destinatario   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n.
21 e' effettuato in base alle norme relative  agli  impiegati  civili
dello Stato. 
  2. All'articolo 20, comma 1,  della  legge  regionale  29  dicembre
2003, n. 21 le parole "alla retribuzione ultima  in  godimento"  sono
sostituite dalle parole "alla media delle retribuzioni  degli  ultimi
cinque anni". 
  3. In ogni caso  il  trattamento  pensionistico  complessivo  annuo
lordo non puo' superare l'ottantacinque per  cento  della  media  dei
trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi cinque anni. 
  4. Le aliquote percentuali delle pensioni ai superstiti  in  vigore
nel   regime    dell'assicurazione    generale    obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti,  applicate,  a  decorrere
dall'1 gennaio 2004, sulla quota di pensione calcolata con il sistema
contributivo  ai  sensi  dell'articolo  20,  comma  1,  della   legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono  estese,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i trattamenti
di pensione di reversibilita' e di  pensione  indiretta  riferiti  al
personale di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge  regionale
n. 21/1986, deceduto successivamente alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  5. Il regime di cumulo di cui all'articolo 1, comma 41, della legge
8 agosto 1995, n. 335, applicato a decorrere dall'1 gennaio  2004  ai
trattamenti dei superstiti di dipendente  collocato  in  pensione,  o
deceduto, dopo l'entrata  in  vigore  dell'articolo  20  della  legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 21, destinatario delle disposizioni di
cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale  n.  21/1986,
e' esteso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, anche ai trattamenti pensionistici attribuiti a superstiti  di
dipendente  destinatario  delle  citate  disposizioni,  collocato  in
pensione prima dell'entrata in vigore dell'articolo  20  della  legge
regionale n. 21/2003, deceduto successivamente alla data  di  entrata
in vigore della presente legge. 
  6. Il trattamento di quiescenza attribuito ai  sensi  del  presente
articolo non puo' in ogni caso essere inferiore a quello previsto per
gli impiegati civili dello Stato.