Art. 51 Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare il sistema pensionistico regionale con quello statale, il calcolo della quota retributiva di pensione del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e' effettuato in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato. 2. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 le parole "alla retribuzione ultima in godimento" sono sostituite dalle parole "alla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni". 3. In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non puo' superare l'ottantacinque per cento della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi cinque anni. 4. Le aliquote percentuali delle pensioni ai superstiti in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, applicate, a decorrere dall'1 gennaio 2004, sulla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono estese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i trattamenti di pensione di reversibilita' e di pensione indiretta riferiti al personale di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986, deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Il regime di cumulo di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, applicato a decorrere dall'1 gennaio 2004 ai trattamenti dei superstiti di dipendente collocato in pensione, o deceduto, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986, e' esteso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai trattamenti pensionistici attribuiti a superstiti di dipendente destinatario delle citate disposizioni, collocato in pensione prima dell'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale n. 21/2003, deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non puo' in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.