Art. 52 
 
     Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza 
 
  1. Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo
10, commi 2 e 3, della  legge  regionale  9  maggio  1986,  n.  21  e
successive modifiche ed integrazioni, collocati in  quiescenza  entro
il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui  al  decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riconosciuti  i  trattamenti  di
pensione disciplinati  dall'articolo  20  della  legge  regionale  29
dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2  dell'articolo  51,
con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare  una
riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento  pensionistico
complessivo annuo lordo finale, che non puo' in ogni caso superare il
novanta per cento  della  media  dei  trattamenti  stipendiali  degli
ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti  entro  il  31
dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che  maturano
i requisiti dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020. 
  2. Per coloro che maturano il diritto di cui al  decreto  legge  n.
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, entro
il 31 dicembre 2015, non si applicano le  decurtazioni  previste  dal
comma 1, fermi restando i  livelli  massimi  stabiliti  dal  medesimo
comma. 
  3. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge e sino al  31  dicembre  2016,
risultino in possesso dei  requisiti  per  l'accesso  al  trattamento
pensionistico in base alla disciplina vigente prima  dell'entrata  in
vigore dell'articolo 24 del decreto legge  n.  201/2011,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere  collocati
in quiescenza, entro un anno  dal  raggiungimento  dei  requisiti,  a
domanda da presentarsi entro  60  giorni  decorrenti  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge.  La  mancata  presentazione
della domanda entro il predetto termine  comporta  la  decadenza  dal
beneficio del collocamento anticipato  in  quiescenza  ai  sensi  del
presente comma. 
  4. Ai dipendenti regionali destinatari delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 10, commi 2 e 3, della  legge  regionale  n.  21/1986  e
successive modifiche ed integrazioni collocati in quiescenza ai sensi
del comma 3 sono riconosciuti i trattamenti di  pensione  di  cui  al
comma 1. 
  5. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per  il  personale  in
servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del  bilancio
della Regione, i dipendenti che, nel periodo dall'1 gennaio  2017  al
31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso  al  trattamento
pensionistico in base alla disciplina vigente prima  dell'entrata  in
vigore dell'articolo 24 del decreto legge  n.  201/2011,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n.  214/2011,  possono  presentare  la
domanda di collocamento anticipato in  quiescenza  entro  il  termine
perentorio di cui al comma 3. 
  6. Ai dipendenti regionali destinatari delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 10, commi 2 e 3, della  legge  regionale  n.  21/1986  e
successive modifiche ed  integrazioni,  collocati  in  quiescenza  ai
sensi del comma  5,  sono  riconosciuti  i  trattamenti  di  pensione
disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003,
n. 21,  come  modificato  dal  comma  2  dell'articolo  51,  con  una
decurtazione  della  quota  retributiva  tale  da   determinare   una
riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento  pensionistico
complessivo annuo lordo finale, che non puo' in  ogni  caso  superare
l'ottantacinque per cento della  media  dei  trattamenti  stipendiali
degli ultimi cinque anni. 
  7. L'Amministrazione  regionale  puo'  contingentare,  per  numero,
categorie e dipartimenti, la fuoriuscita  dei  dipendenti  che  hanno
presentato  domanda,  con  l'obbligo  comunque   di   collocarli   in
quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti. 
  8.  Il  trattamento  di  fine  servizio  dei  dipendenti  collocati
anticipatamente in quiescenza  ai  sensi  del  presente  articolo  e'
corrisposto con le modalita'  e  i  tempi  previsti  dalla  normativa
statale in caso di pensionamenti anticipati. 
  9. Il trattamento di quiescenza attribuito ai  sensi  del  presente
articolo non puo' in ogni caso essere inferiore a quello previsto per
gli impiegati civili dello Stato.