Art. 52 Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza 1. Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non puo' in ogni caso superare il novanta per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020. 2. Per coloro che maturano il diritto di cui al decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, entro il 31 dicembre 2015, non si applicano le decurtazioni previste dal comma 1, fermi restando i livelli massimi stabiliti dal medesimo comma. 3. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma. 4. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni collocati in quiescenza ai sensi del comma 3 sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma 1. 5. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di cui al comma 3. 6. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza ai sensi del comma 5, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non puo' in ogni caso superare l'ottantacinque per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni. 7. L'Amministrazione regionale puo' contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti. 8. Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo e' corrisposto con le modalita' e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati. 9. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non puo' in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.