Art. 54 Rendicontazione e controlli della spesa dei programmi comunitari e nazionali 1. I rimborsi ricevuti dalla Commissione europea per le spese sostenute per la copertura della quota parte degli oneri, anche accessori, relativi al personale esclusivamente impegnato in attivita' riferibili direttamente alla preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo, certificazione e audit, monitoraggio a valere sull'Asse dell'assistenza tecnica previsto da ciascun Programma operativo della Regione cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei, compresi quelli per lo sviluppo rurale e per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020, sono riversati in entrata del bilancio della Regione. 2. Le funzioni relative al controllo di primo livello sui programmi operativi regionali cofinanziati dalla Commissione europea a valere sul FESR e sul PAC sono esercitate, per ciascun Centro di responsabilita', da unita' operative di base del Dipartimento regionale della programmazione, ubicate presso la sede del dipartimento o ufficio responsabile per l'attuazione. Per il coordinamento e la supervisione delle attivita' svolte da tali unita' operative, il dirigente generale del Dipartimento regionale della programmazione si avvale di una apposita struttura intermedia incardinata nel proprio organigramma. E' fatto divieto di attribuire a strutture di qualsivoglia dimensione di singoli Centri di responsabilita' i compiti e le funzioni di cui al presente comma. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle articolazioni degli uffici del Genio civile cui e' demandata l'esecuzione dei controlli di primo livello sulle operazioni di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti, in capo al quale sono ricondotte le relative funzioni di coordinamento.