Art. 54 
 
Rendicontazione e controlli della spesa dei  programmi  comunitari  e
                              nazionali 
 
  1. I rimborsi ricevuti  dalla  Commissione  europea  per  le  spese
sostenute per la copertura  della  quota  parte  degli  oneri,  anche
accessori,  relativi  al  personale   esclusivamente   impegnato   in
attivita'  riferibili  direttamente  alla   preparazione,   gestione,
sorveglianza, valutazione, informazione e  comunicazione,  controllo,
certificazione   e   audit,   monitoraggio   a    valere    sull'Asse
dell'assistenza tecnica previsto da ciascun Programma operativo della
Regione cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei,
compresi quelli per lo sviluppo rurale e per gli affari  marittimi  e
la pesca 2014-2020, sono riversati  in  entrata  del  bilancio  della
Regione. 
  2. Le funzioni relative al controllo di primo livello sui programmi
operativi regionali cofinanziati dalla Commissione europea  a  valere
sul  FESR  e  sul  PAC  sono  esercitate,  per  ciascun   Centro   di
responsabilita',  da  unita'  operative  di  base  del   Dipartimento
regionale  della  programmazione,  ubicate   presso   la   sede   del
dipartimento  o  ufficio  responsabile  per  l'attuazione.   Per   il
coordinamento e la supervisione delle attivita' svolte da tali unita'
operative, il dirigente generale  del  Dipartimento  regionale  della
programmazione  si  avvale  di  una  apposita  struttura   intermedia
incardinata nel proprio organigramma. E' fatto divieto di  attribuire
a  strutture  di  qualsivoglia  dimensione  di  singoli   Centri   di
responsabilita' i compiti e le funzioni di cui al presente comma. 
  3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  2  non  si  applicano  alle
articolazioni  degli  uffici  del  Genio  civile  cui  e'   demandata
l'esecuzione dei controlli  di  primo  livello  sulle  operazioni  di
competenza del Dipartimento  regionale  delle  infrastrutture,  della
mobilita' e dei trasporti,  in  capo  al  quale  sono  ricondotte  le
relative funzioni di coordinamento.