Art. 55 Gestione centralizzata acquisti 1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica regionale, per gli acquisti di beni e servizi e' istituita la "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", unico soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi. 2. La Centrale unica di committenza provvede agli acquisti di beni e servizi oltre che per i diversi rami dell'Amministrazione regionale anche per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per gli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e per le societa' a totale o maggioritaria partecipazione regionale, ferme restando le competenze attribuite agli UREGA in materia di appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. 3. In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile e' la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attivita' relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica. 4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 e gli Uffici di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011 possono ricorrere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ad apposite convenzioni, previa delibera della Giunta regionale, con altre Amministrazioni pubbliche o societa' a partecipazione pubblica che risultino adeguate, sotto il profilo organizzativo e tecnologico, alla gestione degli appalti pubblici relativi alle richiamate attivita' di competenza. 5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, dalla definizione delle procedure di cui al presente articolo sono soppressi gli uffici o strutture altrimenti denominate, ai quali sono riconducibili competenze che costituiscono duplicazione delle attivita' ascritte alla "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", ai sensi del presente articolo. 6. La soppressione di cui al comma 5 e' disposta con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, a seguito di apposita ricognizione. 7. Con decreto dell'Assessore per l'economia, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, e' adottato un piano strategico degli acquisti che individua le categorie merceologiche dei beni e dei servizi di cui al comma 2. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresi', individuate le relative modalita' di attuazione e gli importi, riferiti a ciascuna categoria merceologica, al di sotto dei quali puo' non sussistere l'obbligo del ricorso al soggetto aggregatore di cui al comma 1.