Art. 55 
 
                   Gestione centralizzata acquisti 
 
  1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, al fine di
razionalizzare  e  ridurre  la  spesa  pubblica  regionale,  per  gli
acquisti di beni  e  servizi  e'  istituita  la  "Centrale  unica  di
committenza per l'acquisizione di beni  e  servizi",  unico  soggetto
aggregatore per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi. 
  2. La Centrale unica di committenza provvede agli acquisti di  beni
e servizi oltre che per i diversi rami dell'Amministrazione regionale
anche per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per
gli enti regionali di cui all'articolo 1  della  legge  regionale  15
maggio 2000, n. 10  e  per  le  societa'  a  totale  o  maggioritaria
partecipazione regionale, ferme  restando  le  competenze  attribuite
agli UREGA in  materia  di  appalti  di  lavori  pubblici,  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. 
  3. In deroga a quanto previsto nei commi 1  e  2,  il  Dipartimento
regionale  della  protezione  civile   e'   la   sede   istituzionale
dell'Ufficio  gare  delle  attivita'   relative   all'attuazione   di
interventi  che  riguardano  opere  di   protezione   civile,   anche
attraverso l'impiego di piattaforma telematica. 
  4. I soggetti  di  cui  ai  commi  1  e  3  e  gli  Uffici  di  cui
all'articolo 9 della legge regionale n.  12/2011  possono  ricorrere,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale,  ad  apposite
convenzioni,  previa  delibera  della  Giunta  regionale,  con  altre
Amministrazioni pubbliche o societa' a  partecipazione  pubblica  che
risultino adeguate, sotto il  profilo  organizzativo  e  tecnologico,
alla  gestione  degli  appalti  pubblici  relativi  alle   richiamate
attivita' di competenza. 
  5. Al fine di  concorrere  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
contenimento  e  razionalizzazione  della   spesa   pubblica,   dalla
definizione  delle  procedure  di  cui  al  presente  articolo   sono
soppressi gli uffici o strutture altrimenti denominate, ai quali sono
riconducibili  competenze  che   costituiscono   duplicazione   delle
attivita'  ascritte  alla  "Centrale   unica   di   committenza   per
l'acquisizione di beni e servizi", ai sensi del presente articolo. 
  6. La soppressione di cui al comma 5 e' disposta  con  decreto  del
Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale,  su
proposta dell'Assessore  regionale  per  le  autonomie  locali  e  la
funzione pubblica, a seguito di apposita ricognizione. 
  7. Con decreto dell'Assessore per l'economia, da emanare  entro  il
31 dicembre di ogni anno,  e'  adottato  un  piano  strategico  degli
acquisti che individua le categorie  merceologiche  dei  beni  e  dei
servizi di cui al comma 2. Con il decreto di cui  al  presente  comma
sono, altresi', individuate le relative modalita' di attuazione e gli
importi, riferiti a ciascuna categoria merceologica, al di sotto  dei
quali  puo'  non  sussistere  l'obbligo  del  ricorso   al   soggetto
aggregatore di cui al comma 1.