Art. 56 
 
       Nuovo assetto dell'Assessorato regionale dell'economia 
 
  1. All'articolo 8, comma 1, lettera c), della  legge  regionale  29
dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo  le
parole "regolarita' amministrativo-contabile" sono aggiunte le parole
"compresi  i  controlli  sugli  enti  pubblici   e   sulle   societa'
partecipate della Regione. Committenza unica per l'acquisto dei  beni
e dei servizi.". 
  2. Al fine di consentire l'immediata attuazione delle  disposizioni
di cui al presente  articolo,  improntate  a  criteri  di  efficienza
dell'azione amministrativa e,  al  contempo,  di  contenimento  della
relativa spesa, la ripartizione  e  la  modifica  delle  attribuzioni
dell'Assessorato  regionale  dell'economia  che  scaturiscono   dalla
presente legge e la relativa articolazione organizzativa e funzionale
delle strutture intermedie, in misura ridotta del trenta  per  cento,
nonche' degli Uffici alle  dirette  dipendenze  dell'Assessore,  sono
determinati, nelle more dell'iter richiamato dall'articolo  3,  comma
2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con delibera  della
Giunta  regionale  su  proposta  dell'Assessore  per  l'economia.  La
Centrale unica di committenza per l'acquisto dei beni e  dei  servizi
e' ascritta alle competenze del Dipartimento regionale del bilancio e
del tesoro - Ragioneria generale e le funzioni in materia di  demanio
e patrimonio immobiliare sono attribuite  al  dipartimento  regionale
delle finanze e del credito. 
  3. All'Ufficio speciale di cui  al  comma  6-ter  dell'articolo  20
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni, sono attribuite, altresi', le competenze in materia  di
liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali. 
  4. Al comma 7 dell'articolo 16  della  legge  regionale  15  maggio
2000, n. 10, dopo le parole "finanze  e  credito"  sono  aggiunte  le
parole  "e  dei  dirigenti   responsabili   degli   Uffici   speciali
incardinati presso il medesimo". 
  5.  Il  Ragioniere  generale  della  Regione  e'   autorizzato   ad
effettuare  le  variazioni  di  bilancio  discendenti  dal   presente
articolo.