Art. 56 Nuovo assetto dell'Assessorato regionale dell'economia 1. All'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "regolarita' amministrativo-contabile" sono aggiunte le parole "compresi i controlli sugli enti pubblici e sulle societa' partecipate della Regione. Committenza unica per l'acquisto dei beni e dei servizi.". 2. Al fine di consentire l'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, improntate a criteri di efficienza dell'azione amministrativa e, al contempo, di contenimento della relativa spesa, la ripartizione e la modifica delle attribuzioni dell'Assessorato regionale dell'economia che scaturiscono dalla presente legge e la relativa articolazione organizzativa e funzionale delle strutture intermedie, in misura ridotta del trenta per cento, nonche' degli Uffici alle dirette dipendenze dell'Assessore, sono determinati, nelle more dell'iter richiamato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'economia. La Centrale unica di committenza per l'acquisto dei beni e dei servizi e' ascritta alle competenze del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale e le funzioni in materia di demanio e patrimonio immobiliare sono attribuite al dipartimento regionale delle finanze e del credito. 3. All'Ufficio speciale di cui al comma 6-ter dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite, altresi', le competenze in materia di liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali. 4. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "finanze e credito" sono aggiunte le parole "e dei dirigenti responsabili degli Uffici speciali incardinati presso il medesimo". 5. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dal presente articolo.