Art. 57 Norme riguardanti l'uso dei beni ricadenti nel demanio regionale marittimo 1. Le disposizioni di cui ai commi 732 e 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la domanda di cui al comma 733 e' presentata entro il 30 settembre 2015. Nell'ipotesi di versamento secondo le modalita' di cui alla lettera b) del comma 732 e' fatto obbligo del versamento, in un'unica soluzione, del 30 per cento del canone sottoposto a dilazione. 2. Con riferimento agli impianti di produzione relativi all'attivita' di acquacoltura, maricoltura, ivi compresi gli impianti di molluschicoltura, indipendentemente dalla loro natura giuridica, che insistono sugli specchi acquei, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i canoni concessori suddetti sono stabiliti: in euro 0,1 (zero virgola uno) per metro quadro annuo per le aree occupate a mare comprese le aree occupate a terra. Le indennita' dovute a qualsiasi titolo, per le fattispecie di cui al presente comma, saranno calcolate con i criteri previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione del 26 luglio 1994, sulla base del canone predetto. 3. I canoni concessori di cui al comma 2 sono applicati alle concessioni demaniali marittime rilasciate alle Forze armate e della Polizia di Stato nonche' agli enti ecclesiastici per attivita' rientranti tra quelle istituzionali.