Art. 57 
 
Norme riguardanti l'uso dei  beni  ricadenti  nel  demanio  regionale
                              marittimo 
 
  1. Le disposizioni di cui ai commi 732 e 733 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la domanda di cui
al comma 733 e' presentata entro il 30 settembre  2015.  Nell'ipotesi
di versamento secondo le modalita' di cui alla lettera b)  del  comma
732 e' fatto obbligo del versamento, in un'unica  soluzione,  del  30
per cento del canone sottoposto a dilazione. 
  2.  Con  riferimento   agli   impianti   di   produzione   relativi
all'attivita' di acquacoltura, maricoltura, ivi compresi gli impianti
di molluschicoltura, indipendentemente dalla loro  natura  giuridica,
che insistono sugli specchi acquei, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge  i  canoni  concessori  suddetti  sono
stabiliti: in euro 0,1 (zero virgola uno) per metro quadro annuo  per
le aree occupate a  mare  comprese  le  aree  occupate  a  terra.  Le
indennita' dovute a qualsiasi titolo, per le fattispecie  di  cui  al
presente  comma,   saranno   calcolate   con   i   criteri   previsti
dall'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della  Regione  del  26
luglio 1994, sulla base del canone predetto. 
  3. I canoni concessori di  cui  al  comma  2  sono  applicati  alle
concessioni demaniali marittime rilasciate alle Forze armate e  della
Polizia di  Stato  nonche'  agli  enti  ecclesiastici  per  attivita'
rientranti tra quelle istituzionali.