Art. 61 Modifiche alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 in materia di composizione del Consiglio regionale dei beni culturali. Soppressione dei comitati di gestione dei Centri regionali. 1. Al fine di semplificare lo svolgimento delle funzioni del Consiglio regionale dei beni culturali e le procedure di nomina dei relativi componenti, il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, come modificato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 e dall'articolo 127, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e' sostituito dal seguente: "2. La composizione, nel numero massimo di quindici membri, e' stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana, previo parere della V Commissione cultura, formazione e lavoro dell'Assemblea regionale siciliana e previa deliberazione della Giunta regionale.". 2. Al primo alinea del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 80/1977 le parole da "elabora" a "presente legge" sono sostituite dalle parole "fornisce indicazioni sul". 3. Nelle more di una revisione della normativa di settore, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i Comitati di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 80/1977, e successive modifiche e integrazioni. Le relative funzioni sono assegnate ad un Commissario straordinario nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana, senza alcun onere a carico del bilancio della Regione.