Art. 66 
 
                     Riscossione Sicilia s.p.a. 
 
  1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio regionale di
riscossione, il rimborso a carico della Regione delle spese di cui al
comma 6, lettera a), dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  13
aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010 nonche' delle spese di
notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7  ter  dello
stesso  articolo  17,  spettante  a  Riscossione  Sicilia  s.p.a.  e'
riconosciuto nei limiti  del  credito  allo  stesso  titolo  iscritto
nell'ultimo bilancio societario approvato quantificato  nella  misura
di  euro   78.674.786,00,   ferma   restando   l'applicazione   delle
disposizioni in materia di riscossione introdotte con i commi da  682
a 689 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Le somme oggetto di rimborso  sono  individuate  dalla  societa'
sulla  base  delle  quote  risultate  inesigibili  e/o   oggetto   di
provvedimenti di sgravio. 
  3.  A  seguito  del  mancato  riconoscimento  del   discarico   per
inesigibilita' con provvedimento definitivo da parte  del  competente
ufficio impositore, le somme rimborsate sono  recuperate,  maggiorate
degli  interessi  legali,  mediante  riversamento   all'entrata   del
bilancio  della   Regione.   Sono   parimenti   recuperate   mediante
riversamento  all'entrata  del  bilancio  della  Regione   le   somme
rimborsate e successivamente riscosse. 
  4. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio  2014,
n. 11, e' sostituito dal seguente: 
  "2. Riscossione Sicilia s.p.a. compensa il debito di cui  al  comma
1, pari a 40.000 migliaia di  euro,  con  i  crediti  della  medesima
societa' nei confronti della Regione,  a  titolo  di  rimborso  delle
spese di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto  legislativo  13
aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al  2010,  e  delle  spese  di
notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma  7-ter  dello
stesso articolo  17,  nei  limiti  dell'importo  allo  stesso  titolo
iscritto nell'ultimo bilancio approvato.". 
  5. Per le  finalita'  del  presente  articolo  e'  autorizzata  per
l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 40.000 migliaia di euro. 
  6. Al fine di incrementare le entrate proprie  della  Regione,  gli
Assessorati regionali riscuotono le entrate derivanti dalle attivita'
amministrative di rispettiva competenza  avvalendosi  di  Riscossione
Sicilia s.p.a., secondo le direttive emanate,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  dall'Assessore
regionale per l'economia, con le quali sono individuate le  modalita'
di  razionalizzazione  delle  banche   dati   dei   debitori   e   di
efficientamento dello scambio di flussi informativi  tra  i  soggetti
interessati alla riscossione, anche attraverso apposito  servizio  di
assistenza tecnica fornito da Riscossione Sicilia s.p.a. 
  7.  Per  il  servizio  di  assistenza   tecnica   e'   riconosciuto
esclusivamente il rimborso nei limiti delle spese sostenute.