Art. 66 Riscossione Sicilia s.p.a. 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio regionale di riscossione, il rimborso a carico della Regione delle spese di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010 nonche' delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7 ter dello stesso articolo 17, spettante a Riscossione Sicilia s.p.a. e' riconosciuto nei limiti del credito allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio societario approvato quantificato nella misura di euro 78.674.786,00, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riscossione introdotte con i commi da 682 a 689 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Le somme oggetto di rimborso sono individuate dalla societa' sulla base delle quote risultate inesigibili e/o oggetto di provvedimenti di sgravio. 3. A seguito del mancato riconoscimento del discarico per inesigibilita' con provvedimento definitivo da parte del competente ufficio impositore, le somme rimborsate sono recuperate, maggiorate degli interessi legali, mediante riversamento all'entrata del bilancio della Regione. Sono parimenti recuperate mediante riversamento all'entrata del bilancio della Regione le somme rimborsate e successivamente riscosse. 4. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, e' sostituito dal seguente: "2. Riscossione Sicilia s.p.a. compensa il debito di cui al comma 1, pari a 40.000 migliaia di euro, con i crediti della medesima societa' nei confronti della Regione, a titolo di rimborso delle spese di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate dal 2000 al 2010, e delle spese di notifica della cartella di pagamento ai sensi del comma 7-ter dello stesso articolo 17, nei limiti dell'importo allo stesso titolo iscritto nell'ultimo bilancio approvato.". 5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 40.000 migliaia di euro. 6. Al fine di incrementare le entrate proprie della Regione, gli Assessorati regionali riscuotono le entrate derivanti dalle attivita' amministrative di rispettiva competenza avvalendosi di Riscossione Sicilia s.p.a., secondo le direttive emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'economia, con le quali sono individuate le modalita' di razionalizzazione delle banche dati dei debitori e di efficientamento dello scambio di flussi informativi tra i soggetti interessati alla riscossione, anche attraverso apposito servizio di assistenza tecnica fornito da Riscossione Sicilia s.p.a. 7. Per il servizio di assistenza tecnica e' riconosciuto esclusivamente il rimborso nei limiti delle spese sostenute.