Art. 68 Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo" 1. Al fine di favorirne una stabile occupazione e la fuoriuscita dal bacino "PIP Emergenza Palermo", ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento, istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 nonche' esclusivamente ai soggetti che avendone i requisiti amministrativi e di legge abbiano presentato la domanda per la fruizione dell'indennita' ASPI in ritardo, cui l'assegno di sostegno al reddito, nell'importo e con le modalita' attualmente in godimento, viene riconosciuto, fino al 31 dicembre 2017, e' attribuita una "dote lavoro" sotto forma di voucher, pari ad euro 10.000,00. Ai relativi oneri pari ad euro 110.000, si provvede con la disponibilita' del capitolo 313319. 2. La "dote lavoro" di cui al comma 1 puo' essere utilizzata, con le modalita' stabilite con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente presso un'agenzia per il lavoro, autorizzata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed accreditata presso la Regione, selezionata attraverso procedure di evidenza pubblica. 3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere la corresponsione, in unica soluzione cumulativa, dell'assegno di sostegno al reddito mensile in godimento nella seguente misura: a) per l'importo corrispondente ad anni 3, al netto delle mensilita' gia' erogate per l'anno in corso, se la richiesta e' presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) per l'importo corrispondente ad anni 2 se la richiesta e' presentata dall'1 gennaio 2016 e non oltre il 31 gennaio 2016; c) per l'importo corrispondente ad anni 1 se la richiesta e' presentata dall'1 gennaio 2017 e non oltre il 31 gennaio 2017. Coloro che conseguono la corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione sono cancellati dall'elenco ad esaurimento e fuoriescono definitivamente dal bacino di appartenenza. 4. I soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 che non possiedono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici nonche' quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici, possono essere impegnati in specifici progetti di utilita' collettiva con finalita' di recupero sociale e beneficiano, per la durata delle attivita' progettuali avviate, di un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore. 5. La "dote lavoro" di cui al comma 1 e' attribuita anche ai soggetti di cui al comma 4. 6. La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi: a) rifiuto della presa in carico presso l'agenzia di cui al comma 2; b) rifiuto o mancata partecipazione alle obbligatorie misure di attivazione proposte; c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone; d) rifiuto di partecipazione alle attivita' di pubblica utilita' loro proposte; e) violazione delle regole di comportamento e di utile prestazione dell'attivita' previste nell'ambito della proposta progettuale di cui al comma 4; f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro o reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro. 7. Sono abrogati l'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, l'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 nonche' ogni disposizione di legge in contrasto con il presente articolo. 8. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito nella rubrica del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' produttive un fondo unico, di durata triennale, per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP - Emergenza Palermo". Per gli esercizi finanziari 2015-2017 e' autorizzata la spesa annua di 27.000 migliaia di euro. 9. La spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 dal comma 3-sexies, per le finalita' di cui al comma 3-ter, dell'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e' ridotta di 9.000 migliaia di euro. 10. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "a titolo di borse di autoimpiego" sono soppresse.