Art. 68 
 
Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti  al  bacino  "PIP
                         Emergenza Palermo" 
 
  1. Al fine di favorirne una stabile occupazione  e  la  fuoriuscita
dal bacino "PIP Emergenza Palermo", ai soggetti iscritti  nell'elenco
ad  esaurimento,  istituito  presso  il  dipartimento  regionale  del
lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,  dei   servizi   e   delle
attivita' formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge  regionale
28 gennaio 2014, n. 5 nonche' esclusivamente ai soggetti che avendone
i requisiti amministrativi e di legge abbiano presentato  la  domanda
per la fruizione dell'indennita' ASPI in ritardo,  cui  l'assegno  di
sostegno al reddito, nell'importo e con le modalita'  attualmente  in
godimento,  viene  riconosciuto,  fino  al  31  dicembre   2017,   e'
attribuita una "dote lavoro" sotto forma di  voucher,  pari  ad  euro
10.000,00. Ai relativi oneri pari ad euro 110.000, si provvede con la
disponibilita' del capitolo 313319. 
  2. La "dote lavoro" di cui al comma 1 puo' essere  utilizzata,  con
le modalita' stabilite con delibera di Giunta regionale, su  proposta
dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali  e  il
lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, unicamente presso  un'agenzia  per  il  lavoro,
autorizzata ai sensi  dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276 ed accreditata presso la Regione,  selezionata
attraverso procedure di evidenza pubblica. 
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma   1   possono   richiedere   la
corresponsione,  in  unica  soluzione  cumulativa,  dell'assegno   di
sostegno al reddito mensile in godimento nella seguente misura: 
  a)  per  l'importo  corrispondente  ad  anni  3,  al  netto   delle
mensilita' gia' erogate per l'anno  in  corso,  se  la  richiesta  e'
presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge; 
  b) per l'importo corrispondente  ad  anni  2  se  la  richiesta  e'
presentata dall'1 gennaio 2016 e non oltre il 31 gennaio 2016; 
  c) per l'importo corrispondente  ad  anni  1  se  la  richiesta  e'
presentata dall'1 gennaio 2017 e non oltre il 31 gennaio 2017. 
  Coloro che conseguono la corresponsione  dell'assegno  in  un'unica
soluzione sono cancellati dall'elenco ad  esaurimento  e  fuoriescono
definitivamente dal bacino di appartenenza. 
  4.  I  soggetti,  iscritti  nell'elenco  ad  esaurimento   di   cui
all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 che  non  possiedono,
alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti  per
l'utilizzazione  presso  amministrazioni  ed  enti  pubblici  nonche'
quelli  esclusi  dallo  stesso  in  quanto  destinatari   di   misure
interdittive perpetue dai pubblici uffici, possono  essere  impegnati
in  specifici  progetti  di  utilita'  collettiva  con  finalita'  di
recupero  sociale  e  beneficiano,  per  la  durata  delle  attivita'
progettuali avviate, di un assegno di sostegno al reddito  in  misura
pari a quella attribuita agli altri  soggetti  del  medesimo  bacino,
corrisposto dall'ente utilizzatore. 
  5. La "dote lavoro" di cui  al  comma  1  e'  attribuita  anche  ai
soggetti di cui al comma 4. 
  6. La  perdita  dei  benefici  di  cui  al  presente  articolo,  si
verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi: a)  rifiuto  della
presa in carico presso l'agenzia di cui al  comma  2;  b)  rifiuto  o
mancata  partecipazione  alle  obbligatorie  misure  di   attivazione
proposte; 
  c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano
responsabili  di  azioni  contrarie  all'ordine   pubblico   e/o   al
patrimonio e/o alle persone; 
  d) rifiuto di partecipazione alle attivita'  di  pubblica  utilita'
loro proposte; 
  e) violazione delle regole di comportamento e di utile  prestazione
dell'attivita' previste nell'ambito della proposta progettuale di cui
al comma 4; 
  f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro o  reddito
ISEE familiare superiore a 40.000 euro. 
  7. Sono abrogati l'articolo 43  della  legge  regionale  15  maggio
2013, n. 9, l'articolo 34 della legge  regionale  n.  5/2014  nonche'
ogni disposizione di legge in contrasto con il presente articolo. 
  8. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito  nella
rubrica  del  dipartimento  regionale   del   lavoro,   dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' produttive un  fondo
unico, di durata triennale, per il finanziamento delle misure per  la
fuoriuscita dei soggetti appartenenti  al  bacino  "PIP  -  Emergenza
Palermo". Per gli esercizi finanziari  2015-2017  e'  autorizzata  la
spesa annua di 27.000 migliaia di euro. 
  9. La spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 dal  comma
3-sexies, per le finalita' di cui al comma  3-ter,  dell'articolo  34
della  legge  regionale  n.  5/2014   e   successive   modifiche   ed
integrazioni e' ridotta di 9.000 migliaia di euro. 
  10. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale n.  5/2014  e
successive modifiche ed integrazioni le parole "a titolo di borse  di
autoimpiego" sono soppresse.