Art. 69 
 
Aree  destinate  alla  vendita  di  beni  prodotti   nei   fabbricati
                      utilizzati dalle imprese 
 
  1. Alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, dopo l'articolo  18,
e' inserito il seguente: 
  "Art. 18-bis - 1. All'interno delle aree destinate allo svolgimento
di attivita' produttive di cui all'articolo 1,  comma  1,  una  quota
della superficie dei fabbricati utilizzati  dalle  imprese,  pari  al
cinque per cento per gli usi industriali ed al sette  per  cento  per
gli usi artigianali, puo' essere destinata all'attivita'  di  vendita
dei beni prodotti nei medesimi  fabbricati  e  di  beni  a  carattere
accessorio agli stessi.".