Art. 69 Aree destinate alla vendita di beni prodotti nei fabbricati utilizzati dalle imprese 1. Alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente: "Art. 18-bis - 1. All'interno delle aree destinate allo svolgimento di attivita' produttive di cui all'articolo 1, comma 1, una quota della superficie dei fabbricati utilizzati dalle imprese, pari al cinque per cento per gli usi industriali ed al sette per cento per gli usi artigianali, puo' essere destinata all'attivita' di vendita dei beni prodotti nei medesimi fabbricati e di beni a carattere accessorio agli stessi.".