Art. 7 Servizi di autolinee urbane 1. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, al settimo periodo sostituire le parole da "a prevalente economia turistica" sino a " i relativi oneri" con le parole "singoli o associati, contigui, a condizione che, se associati, la maggioranza di essi sia a prevalente economia turistica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 contigui, ed a condizione che venga stipulata tra di essi apposita convenzione che ne regoli modalita' attuative anche ai fini dell'utilizzo in comune delle risorse turistiche e del miglioramento dei servizi di mobilita', con l'utilizzo anche di bus scoperti che attraversano il territorio dei comuni, ed a condizione che ne assumano integralmente i relativi oneri. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita' con proprio decreto disciplina l'esecuzione della presente disposizione .".