Art. 7 
 
                     Servizi di autolinee urbane 
 
  1. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge  regionale  22  dicembre
2005, n. 19  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  al  settimo
periodo sostituire le parole da  "a  prevalente  economia  turistica"
sino a " i relativi  oneri"  con  le  parole  "singoli  o  associati,
contigui, a condizione che, se associati, la maggioranza di essi  sia
a prevalente economia turistica ai sensi dell'articolo 13,  comma  5,
della legge  regionale  22  dicembre  1999,  n.  28  contigui,  ed  a
condizione che venga stipulata tra di essi apposita  convenzione  che
ne regoli modalita' attuative anche ai fini dell'utilizzo  in  comune
delle  risorse  turistiche  e  del  miglioramento  dei   servizi   di
mobilita', con l'utilizzo anche di bus scoperti che  attraversano  il
territorio dei comuni, ed a condizione che ne assumano  integralmente
i relativi oneri. Entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per  le
infrastrutture  e  la  mobilita'  con  proprio   decreto   disciplina
l'esecuzione della presente disposizione .".