Art. 70 Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata 1. Al comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, dopo le parole "inizio dei lavori" sono aggiunte le parole "e per la utilizzazione degli stanziamenti". Al comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale n. 21/2014, dopo le parole "inizio dei lavori" sono aggiunte le parole "e per la utilizzazione degli stanziamenti". 2. Per le cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, il termine ultimo per la utilizzazione degli stanziamenti e' fissato al 31 dicembre 2016. 3. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori e per la utilizzazione degli stanziamenti da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, articolo 132, ancorche' scaduti sono prorogati al 31 dicembre 2016.