Art. 70 
 
 Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 72  della  legge  regionale  12  agosto
2014, n. 21, dopo le parole "inizio  dei  lavori"  sono  aggiunte  le
parole "e per  la  utilizzazione  degli  stanziamenti".  Al  comma  2
dell'articolo 72 della legge regionale n.  21/2014,  dopo  le  parole
"inizio dei lavori" sono aggiunte le parole "e per  la  utilizzazione
degli stanziamenti". 
  2. Per le cooperative edilizie inserite nelle  graduatorie  di  cui
alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5  dicembre  1977,  n.
95, il termine ultimo per  la  utilizzazione  degli  stanziamenti  e'
fissato al 31 dicembre 2016. 
  3. I termini di cui  al  comma  79  dell'articolo  11  della  legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio  dei  lavori  e  per  la
utilizzazione degli stanziamenti  da  parte  delle  imprese  inserite
nelle graduatorie di cui alla legge regionale 1  settembre  1993,  n.
25, articolo 132, ancorche' scaduti sono  prorogati  al  31  dicembre
2016.