Art. 78 Contributo di esercizio al servizio funiviario del comune di Erice 1. Nell'ambito del Piano regionale dei trasporti previsto dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio funiviario del comune di Erice, di cui all'articolo 5 della suddetta legge, ancorche' di nuova istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' ammesso al contributo di esercizio ai sensi degli articoli 4 e 10 della predetta legge regionale n. 68/1983. Il contributo e' determinato utilizzando i conti economici standardizzati ed i ricavi presunti gia' stabiliti per i servizi funiviari con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti del 16 febbraio 1999 (U.P.B. 8.2.1.3.1, cap. 476521). 2. Per le finalita' dell'articolo 5, comma 1, numero 4), della legge regionale 14 giugno n. 68/1983 e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 200 migliaia di euro per l'impianto di funivia del comune di Erice (UPB 8.2.1.3.1, cap. 476521).