Art. 8 
 
       Livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali 
 
  1. Al fine di garantire la trasparenza e la razionalizzazione della
spesa pubblica locale nonche' il progressivo superamento del criterio
della spesa storica nell'assegnazione delle  risorse  regionali,  nel
rispetto dei principi e dei criteri definiti dall'articolo  11  della
legge 5 maggio 2009,  n.  42,  l'Amministrazione  regionale,  con  il
concorso delle autonomie locali, determina i fabbisogni  standard  di
comuni  e  liberi  Consorzi  comunali  relativamente  alle   funzioni
fondamentali degli stessi enti, per garantire  i  livelli  essenziali
delle prestazioni eventualmente alle stesse connesse. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore  regionale
per le autonomie locali e  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con
l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della  Conferenza
Regione autonomie locali, sono definite le disposizioni in materia di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dei comuni  e  dei
liberi Consorzi comunali, con riferimento alle funzioni fondamentali.