Art. 80 Iscrizione dei comitati locali e provinciali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana al registro regionale delle persone giuridiche e al registro regionale delle associazioni di volontariato. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i comitati locali e provinciali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio siciliano sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle persone giuridiche della Regione alla data prevista dal medesimo articolo 1-bis e nel registro delle associazioni di volontariato; i comitati locali dell'associazione della Croce Rossa Italiana costituiti dopo l'1 gennaio 2014, che siano stati riconosciuti regolarmente dal comitato centrale della Croce Rossa Italiana, sono iscritti ad istanza di parte nei medesimi registri. L'associazione italiana della Croce Rossa e' abilitata a svolgere nella Regione le funzioni previste dai commi 4 e seguenti dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 178/2012.