Art. 80 
Iscrizione dei comitati locali e provinciali dell'Associazione  della
  Croce Rossa Italiana al registro regionale delle persone giuridiche
  e al registro regionale delle associazioni di volontariato. 
  1. Ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  1-bis  del  decreto
legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  i  comitati   locali   e
provinciali dell'Associazione della Croce  Rossa  Italiana  esistenti
alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio siciliano sono iscritti
di diritto nel Registro  regionale  delle  persone  giuridiche  della
Regione alla data prevista dal medesimo articolo 1-bis e nel registro
delle   associazioni   di    volontariato;    i    comitati    locali
dell'associazione della Croce  Rossa  Italiana  costituiti  dopo  l'1
gennaio 2014, che siano stati riconosciuti regolarmente dal  comitato
centrale della Croce Rossa Italiana,  sono  iscritti  ad  istanza  di
parte nei medesimi  registri.  L'associazione  italiana  della  Croce
Rossa e' abilitata a svolgere nella Regione le funzioni previste  dai
commi 4  e  seguenti  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  n.
178/2012.