Art. 85 Norme in materia di personale medico titolare di rapporti di continuita' assistenziale 1. Il personale medico, titolare di rapporti di continuita' assistenziale, che a seguito di verbale definitivo della Commissione medica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accertamento delle invalidita' civili, e' stato assegnato, da almeno quattro anni, a servizi propri di aziende del Servizio sanitario regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' collocato nell'organico dell'Azienda presso cui presta servizio ed alle cui dipendenze e' riclassificato il relativo rapporto di lavoro, nell'ambito dei vincoli di spesa per il personale.