Art. 89 Modifica all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 l. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e' sostituito dal seguente: "2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a 48 euro.". 2. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9/2013 e' sostituito dal seguente: "6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 e' cosi' stabilito: a) in misura di 1,10 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua fino a 30.000.000 di litri; b) in misura di 1,80 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua superiore a 30.000.000 di litri; c) in misura di 1,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta e non imbottigliata.".