Art. 89 
 
 Modifica all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 
 
  l. Il comma 2 dell'articolo 14  della  legge  regionale  15  maggio
2013, n. 9 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla  Regione,
per ogni ettaro  o  frazione  di  ettaro  della  superficie  compresa
nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a 48 euro.". 
  2. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n.  9/2013  e'
sostituito dal seguente: "6. L'importo del diritto annuo  di  cui  al
comma 5 e' cosi' stabilito: 
  a) in misura di 1,10 euro per ogni metro cubo o frazione  di  metro
cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata
in quota parte di produzione annua fino a 30.000.000 di litri; 
  b) in misura di 1,80 euro per ogni metro cubo o frazione  di  metro
cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata
in quota parte di produzione annua superiore a 30.000.000 di litri; 
  c) in misura di 1,00 euro per ogni metro cubo o frazione  di  metro
cubo  di  acqua  minerale  naturale  o  di  sorgente  emunta  e   non
imbottigliata.".