Art. 91 Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale 1. Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni ambientali con conseguente incremento delle entrate finanziarie e dello sviluppo economico, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e' istituita una Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, previa delibera di Giunta che ne fissa i criteri per la costituzione. 2. Per quanto non espressamente integrato dalla presente legge trova applicazione il Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale, le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorita' procedenti, vengono determinate come da seguente allegato: Allegato Definizione delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare alle autorita' competenti al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione. La quantificazione dei suddetti oneri prevede la determinazione di un importo fisso e di uno variabile, differenziato in relazione al tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente prospetto: ===================================================================== | PROCEDIMENTO | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE | +=============================+==================+==================+ |Verifica di assoggettabilita'| | | | a VAS art. 12, D.Lgs. n. | | | | 152/2006 | € 1.000,00 | nulla | +-----------------------------+------------------+------------------+ |Verifica di assoggettabilita'| | | | a VIA art. 20, D.Lgs n. | |+ 0.4 per 1000 del| | 152/2006 | € 2.000,00 |valore dell'opera | +-----------------------------+------------------+------------------+ | Valutazione ambientale | | | |strategica - art. 13, D.Lgs. | | | | n. 152/2006 | € 5.000,00 | nulla | +-----------------------------+------------------+------------------+ | Valutazione d'impatto | | | |ambientale art. 23, D.Lgs. n.| | +1 per 1000 del | | 152/2006 | € 3.000,00 |valore dell'opera | +-----------------------------+------------------+------------------+ | Valutazione di incidenza | | | | ambientale | € 2.000,00 | nulla | +-----------------------------+------------------+------------------+ | Procedura integrata di | | | |Verifica di assoggettabilita'| | | |a VAS e Verifica di incidenza| | | | ambientale | € 3.000,00 | nulla | +-----------------------------+------------------+------------------+ |Procedura integrata di VIA e | | | | Verifica di incidenza | | +1 per 1000 del | | ambientale | € 5.000,00 |valore dell'opera | +-----------------------------+------------------+------------------+ |Procedura integrata di VAS e | | | | Verifica di incidenza | | | | ambientale | € 7.000,00 | nulla | +-----------------------------+------------------+------------------+ | Procedura integrata di | | | |Verifica di assoggettabilita'| | | |a VIA e Verifica di incidenza| |+ 0.4 per 1000 del| | ambientale | € 4.000,00 |valore dell'opera | +-----------------------------+------------------+------------------+ | Procedura unificata VAS/VIA | | +1 per 1000 del | | (porti) | € 8.000,00 |valore dell'opera | +-----------------------------+------------------+------------------+ | Procedura di Autorizzazione | |+ 0.5 per 1000 del| | Integrata Aambientale | € 5.000,00 |valore dell'opera | +-----------------------------+------------------+------------------+ | | |+1.5 per 1000 del | | Procedura unificata AIA/VIA | € 8.000,00 |valore dell'opera | +-----------------------------+------------------+------------------+ 4. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate all'autorita' procedente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell'iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento. 5. In caso di VAS su strumenti di pianificazione territoriale sono tenuti al relativo versamento tutte le amministrazioni competenti, ovvero i privati che presentano i relativi piani, in conformita' alla vigente legislazione. Al solo scopo di incentivare il corretto governo del territorio per le realta' territoriali minori la quota fissa prevista per la procedura di VAS sugli strumenti urbanistici dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti e' ridotta della meta'. 6. Sono abrogati l'articolo 51 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, l'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l'articolo 6, commi 24 e 25, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.