Art. 94 
Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e
  abrogazione dell'articolo 86 della legge regionale 16 aprile  2003,
  n. 4 in materia di gas naturale. 
  1. L'articolo 67, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002,  n.
2, e' cosi' sostituito: 
  "1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164
riguardante 'Attuazione della direttiva  n.  98/30/CE  recante  norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo
41 della legge 17 maggio 1999, n.  144'  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, si applicano nel territorio  della  Regione  siciliana,
osservando altresi' le disposizioni di cui ai seguenti commi.". 
  2. All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2,  dopo
il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis. Gli enti locali che, in forza di  disposizioni  legislative
previgenti, non abbiano potuto  avviare  la  procedura  di  gara  nei
termini di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, provvedono entro  un  anno  dalla  pubblicazione
della presente  legge.  In  caso  di  mancato  rispetto  del  termine
indicato, la Regione avvia  la  procedura  di  gara  a  mezzo  di  un
commissario ad acta appositamente nominato. 
  4-ter. E' fatto obbligo, al titolare della  concessione  in  essere
alla data della pubblicazione  della  presente  legge,  di  garantire
l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario. 
  4-quater. Nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono
applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo  sui  ricavi  di
distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas n.  237  del  28  dicembre  2000,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 4 del 5  gennaio  2001,  e  successive  modificazioni.  I
comuni, nei quali il canone gia' esistente risulta inferiore, possono
incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD.  Le  risorse
aggiuntive  sono  destinate,  prioritariamente,  all'attivazione   di
misure di tutela sociale per le fasce  deboli  della  popolazione,  a
spese di investimento o al supporto delle procedure  di  riequilibrio
finanziario previste dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267". 
  3. Il comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 2 e' abrogato. 
  4. L'articolo 86 della legge regionale 16  aprile  2003,  n.  4  e'
abrogato.