Art. 94 Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e abrogazione dell'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 in materia di gas naturale. 1. L'articolo 67, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e' cosi' sostituito: "1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante 'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144' e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana, osservando altresi' le disposizioni di cui ai seguenti commi.". 2. All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Gli enti locali che, in forza di disposizioni legislative previgenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad acta appositamente nominato. 4-ter. E' fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario. 4-quater. Nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il canone gia' esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 3. Il comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e' abrogato. 4. L'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e' abrogato.