Art. 95 
Integrazione del Fondo unico a gestione separata  da  destinare  agli
  interventi previsti sul credito agevolato a favore degli  artigiani
  e delle imprese agricole. 
  1. Ad integrazione del Fondo unico  a  gestione  separata,  di  cui
all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e'  disposto
uno stanziamento pluriennale dal 2015 al 2019, nella misura di  2.000
migliaia di euro  per  ciascun  esercizio  finanziario  da  destinare
quanto a 1.200  migliaia  di  euro  agli  interventi  previsti  dalla
vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani (UPB
2.2.2.7.1 -  capitolo  745606)  e  per  800  migliaia  di  euro  alle
finalita' dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
e successive modifiche ed integrazioni (UPB  10.2.2.7.99  -  capitolo
545601). 
  2. Per  le  finalita'  del  presente  articolo  e'  autorizzato,  a
decorrere dall'esercizio  finanziario  2015,  un  limite  di  impegno
quinquennale di 2.000 migliaia di euro.