Art. 10 
 
                     Altri apparecchi e impianti 
 
  1. Le verifiche periodiche delle gru e degli  altri  apparecchi  di
sollevamento a motore, degli idroestrattori,  delle  scale  aeree  ad
inclinazione variabile, dei ponti sviluppabili su  carro,  dei  ponti
sospesi  muniti  di  argano,  degli  impianti  a  pressione  e  degli
apparecchi di sollevamento collegati  ad  una  macchina  e  destinati
esclusivamente  all'accesso  ai  posti  di  lavoro,   devono   essere
effettuate dal verificatore secondo le indicazioni  del  costruttore,
sulla base della valutazione di rischio e tenuto conto delle  ore  di
funzionamento  e  delle   condizioni   d'usura   dell'apparecchio   o
dell'impianto, e, comunque, con la periodicita' prestabilita.